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Sentenza

Sentenza del 10/07/2025 n. 18938 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata in sede di rinvio, che aveva confermato l’annullamento dell’accertamento IMU 2012. Con il primo motivo ha sostenuto che il giudice di rinvio avesse violato il principio di diritto fissato dalla Cassazione nella precedente pronuncia rescindente e applicato retroattivamente l’esenzione per gli immobili occupati abusivamente, introdotta dal 1° gennaio 2023. Con il secondo ha denunciato la violazione della disciplina IMU, sostenendo che il presupposto dell’imposta è il possesso inteso come titolarità di un diritto reale e che l’occupazione abusiva non elimina tale presupposto. La Cassazione non ha esaminato questi motivi nel merito: ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso perché, pur essendo stata notificata la sentenza impugnata il 9 marzo 2023, il Comune non aveva depositato la copia munita della relata di notifica, né tale documentazione risultava altrimenti acquisita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso del Comune, senza decidere nel merito le questioni sull’assoggettamento a IMU del terreno abusivamente occupato o sull’applicabilità dell’esenzione introdotta dal 2023. Resta quindi ferma la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 987/2023, depositata il 23 febbraio 2023, che aveva accolto il ricorso in riassunzione della contribuente e confermato la decisione di primo grado favorevole a quest’ultima, annullando l’accertamento IMU relativo al 2012. Il Comune è stato condannato a pagare le spese del giudizio di cassazione: 2.500 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento da parte del Comune di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 369, comma 2, n. 2, codice di procedura civile

    la dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un fatto processuale - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica

    Se il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositarne entro il termine previsto la copia corredata dalla relata di notifica. La mancanza comporta l’improcedibilità, salvo che la documentazione risulti comunque disponibile al giudice, ad esempio perché prodotta dalla controparte o acquisita dal fascicolo d’ufficio.

  • Art. 370, comma 3, codice di procedura civile

    La decisione lo richiama quale possibile modalità attraverso cui la relata di notifica può risultare disponibile al giudice: la produzione della documentazione da parte del controricorrente entro il termine previsto può evitare l’improcedibilità per mancato deposito da parte del ricorrente.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il proposto ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

    Quando ricorrono i presupposti processuali previsti dalla norma, la parte soccombente è tenuta al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, chi dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata deve depositare la sentenza con la relativa relata entro il termine di legge: la dichiarazione comporta un onere processuale conseguente.
  • L’improcedibilità per mancato deposito non opera se la copia notificata e la relata risultano comunque disponibili al giudice, perché prodotte tempestivamente dalla controparte o acquisite dal fascicolo d’ufficio.
  • La non contestazione della controparte non sana la mancata produzione della documentazione richiesta; il difetto può essere rilevato d’ufficio.
  • Se il ricorso è dichiarato improcedibile, i motivi di merito non vengono esaminati. In questo caso la pronuncia impugnata resta ferma, ma ciò non equivale a una decisione della Cassazione sulle questioni sostanziali controverse.

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