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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14414/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da numerosi medici che avevano frequentato scuole di specializzazione tra il 1979 e il 1993 senza percepire alcuna remunerazione. Gli attori hanno dedotto che le direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, imponevano agli Stati membri di corrispondere un'adeguata retribuzione agli specializzandi e che l'Italia aveva attuato in ritardo e solo parzialmente tale obbligo con la legge n. 257/1991. Il Tribunale aveva dichiarato prescritto il diritto e aveva anche escluso la legittimazione passiva di alcuni ministeri; la Corte d'appello aveva rigettato il gravame, salvo una posizione non rilevante nel giudizio di legittimità. In Cassazione i ricorsi insistevano soprattutto sulla decorrenza della prescrizione, sulla pretesa impossibilità per i medici di conoscere il diritto prima di determinate pronunce, su una censura relativa alla legittimazione passiva, su profili di quantum e sulle spese. Un ricorrente ha anche contestato la regolazione delle spese di lite; per altri è stata chiesta la rimessione alla Corte di giustizia UE sulla compatibilità delle norme nazionali sulla prescrizione. Per una ricorrente e un'altra è stata dichiarata rinuncia al ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione limitatamente alle due ricorrenti che hanno rinunciato al ricorso; per tutti gli altri ricorrenti ha rigettato i ricorsi, salvo che per un solo motivo relativo alle spese di primo grado proposto da uno dei ricorrenti, accolto solo parzialmente. In quel punto la Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla regolazione delle spese e, decidendo nel merito, ha rigettato il motivo di appello concernente le spese di primo grado, confermando la condanna alle spese del Tribunale. Ha inoltre condannato i ricorrenti soccombenti alle spese del giudizio di legittimità e, per la manifesta infondatezza delle tesi coltivate in contrasto con giurisprudenza consolidata, ha applicato la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. nei confronti dei ricorrenti indicati in dispositivo. Quanto al merito della pretesa risarcitoria, la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione della prescrizione decennale decorrente dal 27 ottobre 1999 e ha reputato manifestamente infondati o inammissibili gli altri motivi, compreso quello relativo alla specializzazione non inclusa negli elenchi direttivi per uno dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La mancata pronuncia su una censura d'appello può rilevare come vizio della sentenza, ma nel caso concreto il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse perché la statuizione impugnata sarebbe rimasta comunque ferma per la prescrizione.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse a ricorrere manca quando l'accoglimento del motivo non produrrebbe alcun vantaggio concreto per la parte, poiché la decisione di merito resterebbe invariata.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la censura è contrastante con un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte.

  • art. 103 c.p.c.

    Nelle cause cumulate proposte da più persone contro il medesimo convenuto, il valore della causa ai fini del compenso si determina sulla domanda di valore più elevato.

  • art. 10 c.p.c.

    Il valore della causa si determina sulla base del petitum e si sommano gli interessi scaduti prima della domanda.

  • art. 4, comma 2, d.m. 55/2014

    Il compenso può essere aumentato percentualmente in ragione del numero di parti soccombenti o assistite nel medesimo processo.

  • art. 4, comma 5, lett. d), d.m. n. 55 del 2014

    La fase decisionale dà comunque titolo al compenso anche se non siano state depositate comparse conclusionali o memorie di replica.

  • art. 118, primo comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.

    È consentito il rinvio alle motivazioni di precedenti conformi quando il tema è già stato ripetutamente deciso.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La Corte ha applicato una condanna aggravata per la proposizione di tesi manifestamente infondate e contrastanti con giurisprudenza consolidata.

  • art. 385 c.p.c.

    Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

  • art. 391 c.p.c.

    In caso di rinuncia al ricorso, il giudizio di cassazione è dichiarato estinto per i relativi rapporti processuali, con compensazione delle spese se giustificata dalla desistenza.

  • art. 97 c.p.c.

    Le spese possono essere poste a carico dei soccombenti in solido quando la condanna riguarda più ricorrenti che hanno agito congiuntamente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti soccombenti, salvo i casi esclusi dal dispositivo.

  • Direttiva 75/362/CEE

    Costituisce una delle fonti europee richiamate a fondamento dell'obbligo di remunerare gli specializzandi.

  • Direttiva 75/363/CEE

    Costituisce una delle fonti europee richiamate a fondamento dell'obbligo di remunerare gli specializzandi.

  • Direttiva 82/76/CEE

    Ha introdotto l'obbligo per gli Stati membri di prevedere una remunerazione adeguata per i medici in formazione specialistica e doveva essere recepita entro il 31 dicembre 1982.

  • legge 8 agosto 1991 n. 257

    Indicata come atto di tardiva e parziale attuazione delle direttive europee richiamate.

  • legge 19 ottobre 1999 n. 370, art. 11

    Ha riconosciuto il diritto a borsa di studio solo ai beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo; da questa data la giurisprudenza di legittimità fa decorrere la prescrizione decennale del diritto risarcitorio.

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta attuazione di direttive europee che impongono una remunerazione adeguata agli specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999, nei limiti delineati dalla giurisprudenza consolidata.
  • Quando il testo della direttiva è chiaro e precettivo, non è sostenibile che il titolare del diritto non potesse conoscere l'esistenza della pretesa; l'argomento dell'incertezza del diritto non impedisce, di regola, il decorso della prescrizione.
  • L'eccezione di difetto di pronuncia su una questione assorbita non è utile se la decisione di merito resta comunque ferma per altra ratio autonoma e decisiva, come la prescrizione.
  • Le questioni già risolte in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità rendono inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando la censura ripropone un orientamento già smentito.
  • Nelle cause con più attori contro lo stesso convenuto, il valore della causa per la liquidazione delle spese si determina sulla domanda di maggior valore, aggiungendo gli interessi scaduti prima della proposizione della domanda.
  • La fase decisionale del giudizio va remunerata anche se non siano state depositate conclusionali o memorie di replica, perché essa comprende comunque l'attività difensiva finale prevista dal parametro tabellare.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati e contrari a giurisprudenza consolidata può giustificare la condanna aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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