Cassazione Penale, Ordinanza n. 19158/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso la condanna alle spese della parte civile, perché la loro liquidazione non era stata richiesta.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La sentenza di legittimità riguarda il ricorso proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte di appello che lo aveva condannato. Dal testo emerge che il gravame articolava cinque motivi: i primi due censuravano, per la prima volta in cassazione, l'applicazione dell'art. 627 c.p.p. anziché dell'art. 646 c.p.p.; il terzo denunciava l'apparenza della motivazione, sostenendo che la decisione fosse resa per relationem senza vaglio critico; il quarto contestava il giudizio di bilanciamento delle circostanze; il quinto lamentava la carenza di motivazione sul risarcimento del danno, con riferimento a condotte ritenute prescritte. La parte civile ha depositato memoria. La Corte ha ritenuto i primi due motivi non consentiti perché nuovi e lesivi della catena devolutiva, il terzo generico e comunque non confrontato con una motivazione autonoma della sentenza impugnata, il quarto non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente sull'equivalenza delle circostanze, e il quinto manifestamente infondato perché la prescrizione estingue il reato ma non elimina il fatto né le conseguenze civili.
Norme richiamate
viene richiamato per affermare l'inammissibilità dei motivi nuovi in cassazione che infrangono la catena devolutiva
viene richiamato, insieme all'art. 606, comma 3, c.p.p., per escludere l'esame di questioni non devolute con l'appello
menzionato nel motivo del ricorso come norma che il ricorrente assumeva dovesse essere applicata
menzionato nel motivo del ricorso come norma che il ricorrente assumeva erroneamente richiamata
non citato espressamente, ma il testo fa riferimento al bilanciamento delle circostanze e all'adeguatezza della pena in concreto
non citato espressamente, ma il testo richiama il principio per cui la prescrizione estingue il reato e non il fatto ai fini civili
non citato espressamente, ma il richiamo alla prescrizione e alle conseguenze civili presuppone la distinzione tra estinzione del reato e persistenza degli effetti civili
Massime di principio
- In cassazione non sono esaminabili motivi nuovi che introducano questioni non devolute al giudice di appello; il controllo di legittimità non può essere utilizzato per aggirare la preclusione derivante dal principio devolutivo.
- La deduzione di motivazione apparente o per relationem è inammissibile quando si risolva in formule generiche e non si confronti con una motivazione autonoma e specifica della sentenza impugnata.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è censurabile in cassazione solo nei limiti della motivazione: è sufficiente una motivazione che dia conto dell'equivalenza o della prevalenza in funzione dell'adeguatezza della pena irrogata in concreto.
- La prescrizione estingue il reato ma non elimina il fatto storico né le sue conseguenze sul piano civile; pertanto, le statuizioni risarcitorie non sono di per sé travolte dall'estinzione del reato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo le spese della parte civile se non richieste per la liquidazione.
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