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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36827/2026 del 20/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

Il Tribunale di Bari, in sede di riesame, con ordinanza del 26 marzo 2026 aveva confermato il decreto del Pubblico Ministero del 4 marzo 2026, che disponeva la perquisizione e il sequestro probatorio del telefono cellulare dell’indagato, nonché l’estrazione della copia forense, nell’ambito di indagini relative a ipotesi di corruzione e turbativa di gara per forniture destinate al Nuovo Ospedale del sud-est Barese Monopoli-Fasano, con condotte dal settembre 2023 e perduranti all’attualità. L’indagato, senza contestare il merito delle ipotesi accusatorie o il fumus commissi delicti, ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325 c.p.p., deducendo: (1) violazione degli artt. 125, comma 3, 253, 254 e 257 c.p.p. e dell’art. 15 Cost., per motivazione apparente e violazione dei principi di proporzionalità, selettività e minimizzazione, sostenendo che il decreto autorizzasse un’esplorazione generalizzata dei dati del telefono senza delimitare adeguatamente informazioni, criteri di selezione e tempi, e delegasse in bianco alla polizia giudiziaria l’analisi; censurava in particolare l’acquisizione di comunicazioni con familiari e conviventi non coinvolti nelle gare. (2) Violazione degli artt. 324 e 125 c.p.p., perché il Tribunale avrebbe integrato postumamente la motivazione del decreto mediante il richiamo a due annotazioni di polizia giudiziaria non trasfuse nel provvedimento genetico; la difesa sosteneva che il Pubblico Ministero, assente all’udienza di riesame, non potesse supplire alle carenze del decreto attraverso atti esterni.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha dichiarato manifestamente infondata e generica la censura relativa all’integrazione postuma della motivazione: il ricorrente non aveva specificato le lacune del decreto, mentre la descrizione dei fatti e il nesso tra le gare oggetto d’indagine e i dati ricercabili erano sufficienti per la fase iniziale; il richiamo del Tribunale alle informative dava conto delle risultanze investigative accessibili alla difesa e non colmava una carenza essenziale. Quanto alla pertinenzialità e proporzionalità del sequestro digitale, la Corte ha riconosciuto che l’accesso alle comunicazioni archiviate con soggetti diversi dai familiari e conviventi era giustificato, considerata la natura delle ipotesi di corruzione e la plausibile rete di soggetti coinvolti; la delimitazione temporale al periodo dal settembre 2023 all’attualità era corretta e l’uso di parole chiave non costituisce requisito indefettibile. Ha invece ritenuto sproporzionata l’acquisizione delle comunicazioni con familiari e conviventi, non coinvolti nelle procedure di gara, per la scarsa plausibile utilità investigativa e l’incidenza sulla riservatezza. Ha quindi disposto l’annullamento del sequestro dei contenuti digitali limitatamente a tali comunicazioni, con immediata restituzione all’indagato senza trattenere copie dei relativi dati. Il dispositivo riportato nel testo è incompleto («Annulla senza …»), ma la motivazione indica l’annullamento limitato appena descritto; non è riportata una statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.p.

    La difesa premette che il ricorso è proposto avverso l'ordinanza che ha confermato il sequestro probatorio delilphone-14 dell'indagato e l'estrazione integrale della relativa copia forense, e che non si intende contestare il merito dell'ipotesi accusatoria (corruzione e turbativa d'asta), ma esclusivamente la legittimità del provvedimento ablativo sotto il profilo della violazione di legge ex art. 325 cod.proc.pen.

    Il ricorso per cassazione in materia di sequestro è circoscritto alla denuncia di violazioni di legge; nel caso deciso la Corte ha esaminato le censure di legittimità senza riesaminare il merito delle ipotesi accusatorie.

  • art. 125 c.p.p.

    In altri termini, essendovi una sufficiente grado di descrizione dei fatti di reato in rapporto alla fase iniziale delle indagini, e non essendo stata censurata la sussistenza del fumus, rimane del tutto priva di consistenza la doglianza che censura una indebita integrazione della motivazione da parte del Tribunale senza delineare quali sarebbero state le lacune dei provvedimenti di perquisizione e sequestro che avrebbero necessitato di una integrazione, non esplicitate nei suoi contenuti né da parte del ricorrente e né da parte del Tribunale.

    La censura di carenza o integrazione illegittima della motivazione deve individuare concretamente le lacune del provvedimento genetico; non basta invocare in modo generico l’uso di atti investigativi richiamati dal Tribunale.

  • art. 253 c.p.p.

    Il sequestro, inteso come provvedimento che comporta l'acquisizione-ablazione del bene che viene sottratto alla disponibilità esclusiva del titolare, può avere ad oggetto solo i dati-documenti informatici che a seguito dell'attività ispettiva e di perquisizione siano stati reperiti e che si reputa necessario conservare perché rilevanti come mezzo di prova.

    Il sequestro probatorio digitale riguarda i dati o documenti individuati come rilevanti dopo l’attività di ricerca e comporta la loro acquisizione, da distinguere dall’accesso esplorativo consentito nella perquisizione.

  • art. 254 c.p.p.

    Per effetto di tali considerazioni, anche la messaggistica archiviata nei telefoni cellulari non può essere più considerata alla stregua di un mero documento, liberamente acquisibile senza la garanzia costituzionale prevista dall'art. 15 Cost., ma richiede l'assoggettamento alla disciplina dell'art. 254 cod. proc. pen. che impone la necessità di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, necessariamente motivato al fine di giustificare il sacrificio della segretezza della corrispondenza.

    La messaggistica conservata nel telefono, finché mantiene attualità e interesse per i corrispondenti, è soggetta alla disciplina del sequestro della corrispondenza e richiede un provvedimento giudiziario motivato.

  • art. 247, comma 1-bis, c.p.p.

    È infatti consentita a norma degli artt. 247, comma 1-bis, e 352, comma 1- bis cod. proc. pen. la perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando vi è fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi.

    La perquisizione di sistemi informatici o telematici è consentita, anche se protetti, in presenza di fondati motivi per ritenervi occultati elementi pertinenti al reato suscettibili di cancellazione o dispersione.

  • art. 352, comma 1-bis, c.p.p.

    È infatti consentita a norma degli artt. 247, comma 1-bis, e 352, comma 1- bis cod. proc. pen. la perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando vi è fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi.

    La disposizione consente la perquisizione informatica nei presupposti indicati, ma non legittima un’acquisizione indiscriminata di dati privi di attinenza: la ricerca deve essere giustificata e proporzionata.

  • art. 15 Cost.

    La garanzia di cui all'art. 15 della Costituzione, che tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, consentendone la limitazione «soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria» si estende «a ogni strumento che l'evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini ataEIl compresi quelli elettronici e informatici» e rimane valida finché la comunicazione conservi carattere di attualità e di interesse per i corrispondenti, venendo meno solo quando il decorso del tempo o altra causa abbia trasformato il messaggio in documento "storico", cui può attribuirsi un valore restrospettivo, affettivo, collezionistico, artistico, scientifico o probatorio.

    La tutela costituzionale della segretezza delle comunicazioni si estende ai messaggi conservati nei dispositivi digitali finché restano attuali e interessanti per i corrispondenti; la loro acquisizione deve essere disposta con atto motivato e rispettare proporzionalità e riservatezza.

  • art. 266 c.p.p.

    Non può essere legittima la ricerca di dati ipoteticamente utili alle indagini attraverso l'accesso ad una massa generalizzata ed indistinta di dati informatici privi di qualsivoglia correlazione con i reati per i quali si procede, quando non siano specificate le ragioni che ne rendano indispensabile l'accesso, a fronte della tutela della segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni telefoniche, sia pure non nella loro fase dinamica - soggetta alle maggiori garanzie proprie delle intercettazioni disciplinate dall'art. 266 e segg. cod. proc. pen. - ma nella fase statica della conservazione-archiviazione digitale.

    La Corte distingue l’acquisizione di comunicazioni archiviate dalle intercettazioni in corso: la prima richiede comunque delimitazione e giustificazione proporzionate, mentre la fase dinamica è assoggettata alle garanzie proprie delle intercettazioni.

  • art. 8 CEDU

    Atteso che la ricerca della prova quando interferisce con il diritto alla riservatezza garantito dall'art. 8 CEDU e con i diritti al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale, per dirsi proporzionata all'obiettivo da perseguire, richiede che l'interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco.

    L’ingerenza investigativa nella vita privata e familiare e nei dati personali è proporzionata solo se realizza un giusto equilibrio tra l’utilità concreta della ricerca probatoria e il sacrificio dei diritti coinvolti.

  • art. 110 c.p.

    Il sequestro era stato disposto in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81, 353 e 319 cod. pen. con riferimento alle indagini in corso per una serie di ipotesidi corruzione e turbative di gara per forniture di beni al Nuovo Ospedale del sud-est Barese Monopoli-Fasano dal settembre 2023 con condotte perduranti all'attualità.

    La norma è indicata quale titolo dell’ipotesi di concorso nei reati oggetto d’indagine; la Corte non decide sulla responsabilità, ma valuta la pertinenza e proporzionalità del sequestro probatorio.

  • art. 81 c.p.

    Il sequestro era stato disposto in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81, 353 e 319 cod. pen. con riferimento alle indagini in corso per una serie di ipotesidi corruzione e turbative di gara per forniture di beni al Nuovo Ospedale del sud-est Barese Monopoli-Fasano dal settembre 2023 con condotte perduranti all'attualità.

    La norma è richiamata in relazione alla contestazione di più condotte in continuazione; non è oggetto di autonoma valutazione di merito nella decisione sul sequestro.

  • art. 353 c.p.

    Il sequestro era stato disposto in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81, 353 e 319 cod. pen. con riferimento alle indagini in corso per una serie di ipotesidi corruzione e turbative di gara per forniture di beni al Nuovo Ospedale del sud-est Barese Monopoli-Fasano dal settembre 2023 con condotte perduranti all'attualità.

    La turbata libertà degli incanti costituisce uno dei reati ipotizzati e delimita il contesto investigativo rilevante per valutare il rapporto di pertinenzialità dei dati sequestrati.

  • art. 319 c.p.

    Il sequestro era stato disposto in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81, 353 e 319 cod. pen. con riferimento alle indagini in corso per una serie di ipotesidi corruzione e turbative di gara per forniture di beni al Nuovo Ospedale del sud-est Barese Monopoli-Fasano dal settembre 2023 con condotte perduranti all'attualità.

    La corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio è indicata quale ipotesi investigativa; la natura del reato concorre a giustificare la ricerca di comunicazioni con soggetti diversi dai familiari, senza legittimare l’acquisizione indiscriminata di comunicazioni familiari.

Massime di principio

  • Nel sequestro probatorio di dispositivi digitali che contengono comunicazioni riservate, il decreto deve motivare la necessità di un’acquisizione estesa oppure individuare criteri che delimitino i dati da ricercare, con riferimento ai soggetti, al periodo, alla tipologia e ai contenuti, nonché ai tempi della selezione e alla restituzione dei dati irrilevanti.
  • La perquisizione informatica, diretta a reperire elementi utili all’indagine, va distinta dal sequestro dei dati: l’accesso a un archivio digitale può essere ampio quando necessario alla ricerca, ma il vincolo acquisitivo deve riguardare i dati pertinenti che si reputa necessario conservare come prova.
  • La delimitazione temporale e la successiva selezione dei dati non rendono automaticamente proporzionata l’acquisizione di ogni comunicazione: l’accesso deve essere valutato anche in rapporto ai soggetti coinvolti e alla concreta utilità investigativa, evitando l’esplorazione di contenuti manifestamente estranei.
  • In indagini per reati corruttivi e turbative di gara può essere giustificata la ricerca di comunicazioni archiviate con soggetti diversi dai familiari e conviventi, anche non ancora indagati, quando la possibile rete di coinvolgimenti non sia già definibile; l’estensione a familiari e conviventi estranei alle procedure può invece risultare sproporzionata se non ne è indicata una concreta necessità investigativa.
  • L’impiego di parole chiave è uno strumento possibile di selezione del materiale digitale, ma non costituisce un requisito indefettibile del decreto, perché può restringere eccessivamente la ricerca e non intercettare interlocuzioni formulate in modo criptico.
  • La censura di illegittima integrazione postuma della motivazione del sequestro deve indicare quali carenze essenziali del provvedimento genetico sarebbero state colmate mediante atti esterni; il mero richiamo del Tribunale a risultanze investigative accessibili alla difesa non integra, di per sé, una supplenza motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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