Cassazione Penale, Ordinanza n. 18406/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Varese aveva applicato all'imputato, per il delitto di tentato furto in abitazione, la pena concordata con il pubblico ministero. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi: (1) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio irrogato; (2) violazione di legge in ordine agli elementi costitutivi del fatto di reato e alla qualificazione giuridica dello stesso. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a contestare profili di commisurazione della pena, e non l'illegalità della pena. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché, nell'ambito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, la censura sulla qualificazione giuridica è deducibile solo in caso di errore manifesto, cioè immediatamente e senza margini di opinabilità evincibile dal capo di imputazione e dalla motivazione; nel caso concreto la doglianza era aspecifica e non autosufficiente.
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Nel ricorso avverso la sentenza di patteggiamento sono deducibili solo vizi che attengono all'illegalità della pena o, per la qualificazione giuridica del fatto, soltanto errori manifesti; sono invece inammissibili censure che riguardano la mera commisurazione della pena o contestazioni non immediatamente evincibili dagli atti.
I parametri di commisurazione della pena non integrano di per sé un vizio deducibile come illegalità della pena nel ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, non è deducibile la mera censura sul trattamento sanzionatorio quando essa si risolva in contestazioni sulla commisurazione della pena o sul bilanciamento delle circostanze, poiché tali profili non integrano l'illegalità della pena.
- L'illegalità della pena, ai fini dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ricorre solo quando la sanzione sia non prevista dall'ordinamento o ecceda, per specie o quantità, il limite legale.
- La deducibilità dell'erronea qualificazione giuridica del fatto in sede di patteggiamento è limitata ai casi di errore manifesto, ossia quando la qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione e immediatamente riconoscibile senza margini di opinabilità.
- È inammissibile il motivo che denunci la violazione di legge sulla qualificazione giuridica in modo aspecifico o non autosufficiente, se l'errore non è immediatamente evincibile dal contenuto del capo di imputazione e dalla motivazione della sentenza.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, ove ricorrano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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