Cassazione Civile, Ordinanza n. 11880/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (mediatore)
La controversia
Una ditta individuale operante come mediatrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 30.000 a titolo di provvigione, sostenendo di aver messo in relazione una potenziale acquirente con il venditore di una farmacia e di aver reso possibile la conclusione dell'affare. La controparte propose opposizione deducendo di non dovere alcuna provvigione perché l'operazione non si era conclusa grazie all'intervento del mediatore. Il tribunale accolse l'opposizione e revocò il decreto. In appello furono rigettati sia l'appello principale del mediatore sia quello incidentale della controparte, ritenendosi che il contratto poi concluso fosse diverso dal preliminare iniziale e autonomo rispetto all'attività di mediazione, anche perché il preliminare si era risolto per mancato finanziamento. In cassazione il mediatore denunciò: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, per avere la Corte territoriale aderito al primo giudice senza reale apparato argomentativo; 2) violazione delle norme sulla mediazione e sul comportamento corretto, sostenendo che l'affare era stato comunque concluso grazie alla sua attività, sicché la provvigione spettava anche se il contratto definitivo presentava differenze nel prezzo e nelle modalità di garanzia; 3) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e omesso esame di un documento decisivo, cioè la scrittura con cui la cliente avrebbe riconosciuto l'indispensabilità dell'intervento del mediatore e l'impegno a corrispondere la provvigione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica e per relationem, raggiungesse il minimo costituzionale e non fosse affetta da nullità. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il diritto alla provvigione del mediatore sorge quando la conclusione dell'affare sia causalmente ricollegabile alla sua attività, senza che sia necessario un nesso eziologico diretto ed esclusivo. Ha precisato che modifiche del contenuto del contratto definitivo, o la circostanza che il preliminare non sia seguito dal definitivo, non escludono di per sé il diritto alla provvigione; occorre invece verificare se la successiva conclusione dell'affare sia dipesa da iniziative nuove, autonome e del tutto sganciate dall'intervento originario del mediatore, idonee a spezzare il nesso causale. Poiché la Corte d'appello non aveva svolto un'adeguata verifica in tal senso, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione e regolare anche le spese. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
indica la trattazione camerale del ricorso in cassazione
art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
è il parametro di ricorso invocato per la dedotta nullità della sentenza per difetto di motivazione
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
è il parametro di ricorso invocato per le denunciate violazioni di legge
art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c.
è il parametro di ricorso invocato per violazione di legge e omesso esame di un fatto/documento decisivo
richiamato come norma sulla motivazione della sentenza, la cui violazione era stata esclusa
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro costituzionale della motivazione, ritenuta rispettata dal minimo costituzionale
definisce la nozione di mediatore richiamata dal ricorrente
la provvigione spetta quando l'affare è concluso per effetto dell'intervento del mediatore
la risoluzione del preliminare condizionato non esclude, di per sé, il diritto del mediatore alla provvigione
richiamato dal ricorrente come regola di correttezza
richiamato dal ricorrente come regola di buona fede nell'esecuzione del contratto
richiamato per il dedotto cattivo governo delle prove/documenti
richiamati per la censura sull'interpretazione della scrittura privata e della volontà negoziale
richiamato dalla Corte per escludere l'inammissibilità del ricorso
richiamato dalla Corte per escludere le ipotesi di inammissibilità tipizzate
il diritto alla provvigione sorge se la mediazione è causa efficiente della conclusione dell'affare, secondo causalità adeguata
Massime di principio
- Il diritto del mediatore alla provvigione non richiede un nesso causale diretto ed esclusivo tra la sua attività e il contratto concluso; è sufficiente che l'intervento del mediatore abbia costituito l'antecedente necessario o causalmente rilevante della conclusione dell'affare secondo il criterio della causalità adeguata.
- La modifica del contenuto del contratto finale rispetto alle ipotesi iniziali, così come la diversa forma negoziale o la presenza di patti accessori o garanzie ulteriori, non escludono automaticamente il diritto alla provvigione se l'affare resta il medesimo e la conclusione è ricollegabile all'attività mediatoria.
- Per escludere la provvigione occorre accertare che la conclusione successiva derivi da iniziative nuove, autonome e non ricollegabili alle trattative avviate dal mediatore, tali da spezzare il nesso causale tra mediazione e affare concluso.
- Una motivazione per relationem è legittima se rende comprensibile la ratio decidendi e raggiunge il minimo costituzionale; non è nulla per il solo fatto di essere sintetica o di aderire alle argomentazioni del primo giudice.
- Nel giudizio di rinvio sulla provvigione del mediatore, il giudice deve verificare in concreto se, senza l'opera del mediatore, il contratto definitivo sarebbe stato comunque concluso tra le parti.
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