Sentenza n. 1674/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti relativa al procedimento di recupero di somme per prestazioni sanitarie fruite in regime di esenzione per reddito
Esito
Favorevole al ricorrente (utente del servizio sanitario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato all'Azienda Sanitaria Provinciale, ai sensi della legge n. 241/1990, un'istanza di accesso agli atti relativi alle richieste di pagamento concernenti prestazioni sanitarie asseritamente fruite indebitamente in regime di esenzione dal ticket per le annualità 2015 e 2016. Ha chiesto, in particolare, copia dell'autocertificazione posta a fondamento della pretesa, dell'atto indicante la prestazione sanitaria e la data di erogazione, del conteggio della quota di partecipazione alla spesa, nonché di ogni ulteriore atto utilizzato, prodromico, presupposto o connesso al procedimento di recupero. A fronte del mancato riscontro, ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. per l'accertamento del diritto di accesso. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha trasmesso i documenti corrispondenti alle richieste sub b) e c); la ricorrente ha quindi insistito per l'ostensione dei documenti sub a), d) ed e).
La decisione
Il TAR ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere relativamente ai documenti sub b) e c), già consegnati dall'Azienda Sanitaria. Per i documenti sub a), d) ed e), il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto sussistente l'interesse diretto, concreto e attuale della ricorrente, poiché la documentazione richiesta era collegata al procedimento di recupero di somme incidente sulla sua posizione e risultava utile alla tutela dei suoi interessi. Ha ribadito che la situazione giuridicamente rilevante richiesta per l'accesso è più ampia rispetto alla posizione legittimante l'impugnazione e che l'accesso può essere strumentale anche in senso ampio alla cura di un interesse giuridicamente rilevante, senza dover essere necessariamente finalizzato alla difesa in giudizio. Quando l'accesso è preordinato all'utilizzazione in un giudizio, il giudice dell'accesso non deve valutare la fondatezza, l'ammissibilità o la rilevanza dei documenti rispetto alla futura domanda giudiziale, valutazioni riservate al giudice del merito. L'Amministrazione è stata ordinata a consentire, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, l'esame e l'estrazione di copia dei documenti richiesti sub a), d) ed e), ove esistenti. Le spese, pari a 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto, sono state poste a carico dell'Amministrazione.
Norme richiamate
il richiedente sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso
L'interesse all'accesso è autonomo e può fondarsi su una situazione giuridicamente rilevante più ampia del diritto soggettivo o dell'interesse legittimo e distinta dall'interesse all'impugnazione. È sufficiente la dimostrazione del collegamento diretto, concreto e attuale tra i documenti e l'interesse da tutelare.
È il rito utilizzato per chiedere l'accertamento del diritto di accesso a seguito del silenzio dell'Amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alle disposizioni europee e nazionali sulla protezione dei dati relativi alla salute, la base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati sanitari in caso di diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto per la diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Rileva, unitamente alla disciplina europea e all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, per la tutela dei dati sanitari contenuti negli atti e nella sentenza.
Massime di principio
- Il diritto di accesso documentale presuppone un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione giuridicamente tutelata, ma tale situazione è più ampia del diritto soggettivo o dell'interesse legittimo e non coincide necessariamente con la posizione che legittima l'impugnazione di un atto.
- La strumentalità dell'accesso deve essere intesa in senso ampio: è sufficiente che la conoscenza dei documenti sia utile alla cura o alla difesa di un interesse giuridicamente rilevante, senza che l'accesso debba essere necessariamente finalizzato alla proposizione o alla difesa in un giudizio.
- Quando l'accesso è richiesto in vista di un eventuale giudizio, il giudice dell'accesso non deve valutare preventivamente la fondatezza, l'ammissibilità o la rilevanza dei documenti rispetto alla futura domanda giudiziale; tali valutazioni spettano al giudice competente sul merito della controversia.
- La sopravvenuta consegna, nel corso del giudizio, di una parte dei documenti richiesti determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a tali documenti, mentre il giudizio prosegue e può essere accolto per la documentazione ancora non ostesa.
- Accertato il diritto di accesso, il giudice può ordinare all'Amministrazione di consentire l'esame e l'estrazione di copia dei documenti richiesti, ove esistenti, entro un termine assegnato nella sentenza.
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