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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3136/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, in cassazione, della dichiarazione di inammissibilità della richiesta di revocazione della confisca di prevenzione (porzione al piano terra di un fabbricato a Elice) disposta dalla Corte di appello di Perugia. Il ricorrente ha dedotto due motivi: (1) illegittimità della declaratoria di inammissibilità nonostante la fissazione dell'udienza camerale, con conseguente richiesta di ammissione e assunzione di prova testimoniale reperita successivamente; (2) errata valutazione circa l'assenza di "prova nuova": il ricorrente ha prodotto una perizia giurata e la dichiarazione del soggetto che materialmente eseguì i lavori, nonché documenti amministrativi (concessione edilizia) che, secondo la difesa, dimostravano che i lavori del piano terra erano stati commissionati e pagati dal padre e non dal ricorrente, il quale avrebbe realizzato solo opere sul terreno circostante (piscina) con fondi leciti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che, secondo la giurisprudenza consolidata, l'istanza di revisione/revocazione si articola in una fase di ammissibilità (de plano) e in una fase di merito: la Corte di appello può dunque dichiarare l'inammissibilità anche con sentenza successiva all'instaurazione del giudizio camerale e, nella seconda fase, rivalutare l'ammissibilità senza necessariamente assumere le prove richieste. Sul secondo motivo ha ritenuto che le prove addotte dal ricorrente non avessero il requisito della novità né la decisività: le informazioni dedotte potevano essere ricavate nel corso del procedimento di prevenzione o erano già state oggetto di valutazione nel procedimento (compresi supplementi istruttori disposti in precedenza) e, pertanto, non idonee a modificare le ragioni poste a fondamento della confisca. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 28

    Disciplina la revocazione della misura di prevenzione (confisca) e richiama il procedimento di revisione: la prova "nuova" rilevante è quella sopravvenuta o incolpevolmente scoperta dopo la definitività della misura; la prova deducibile nel procedimento originario non è considerata "nuova" salvo forza maggiore.

  • codice di procedura penale, art. 630

    Richiamato in relazione alle norme procedurali sulla revisione e sui rimedi impugnatori nell'ambito delle misure reali; contestazione relativa al corretto procedimento di ammissibilità/istruzione.

  • codice di procedura penale, art. 634

    Prevede l'ordinanza di inammissibilità dell'istanza di revisione; la Corte ricorda che l'inammissibilità può essere disposta anche con sentenza nella fase successiva.

  • codice di procedura penale, art. 636

    Regola l'instaurazione del giudizio camerale e la possibilità per il giudice di pronunciarsi sulla questione anche dopo l'instaurazione del giudizio.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente la condanna alle spese processuali e a somme a favore della Cassa per le ammende quando il ricorso viene dichiarato inammissibile; applicata per la condanna di euro 3.000.

Massime di principio

  • La procedura di revocazione/revisione della confisca si articola in una fase preliminare di ammissibilità (valutazione de plano) e in una fase di merito: la Corte può dichiarare l'inammissibilità anche dopo la fissazione dell'udienza camerale senza assumere le prove se ritiene che manchi la novità o la decisività.
  • Per essere rilevante ai fini della revocazione, una prova deve essere "nuova" (sopravvenuta dopo la definitiva applicazione della misura o preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo) e deve avere carattere decisivo, ossia idonea a far venire meno le ragioni che hanno giustificato la confisca.
  • Le prove che potevano essere dedotte o acquisite nel corso del procedimento di prevenzione (o che sono già state esplorate dai giudici) non sono di norma considerate "nuove"; chi le invoca deve dimostrare l'impossibilità di una tempestiva deduzione per causa di forza maggiore.
  • La mera produzione di documenti o dichiarazioni che ripropongono questioni già valutate o non incidono in modo decisivo sulla ricostruzione delle disponibilità patrimoniali difficilmente determina la revoca della confisca.
  • In sede di impugnazione è essenziale concentrare la strategia probatoria su elementi effettivamente nuovi e decisivi (es. documenti comprovanti l'effettiva fonte lecita dei pagamenti o atti che dimostrino l'estraneità dell'interessato alla titolarità e al finanziamento dell'opera) e spiegare perché tali elementi non potevano essere prodotti precedentemente.

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