Cassazione Civile, Ordinanza n. 00999/2026 del 17/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta a ottenere dall'INPS, in qualità di gestore del Fondo di garanzia, il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato durante il rapporto di lavoro con una società dichiarata fallita. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e respinto la domanda, ritenendo che il TFR divenga esigibile solo alla cessazione del rapporto e che, nel caso concreto, il rapporto fosse proseguito senza soluzione di continuità con la società cessionaria del ramo d'azienda; perciò mancava l'insolvenza del datore di lavoro al momento dell'esigibilità del TFR e della domanda di ammissione al passivo. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva, come unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 47, commi 4-bis e 5, L. n. 428/1990, in relazione agli artt. 3, 4 e 5 della Direttiva 2001/23/CE, chiedendo in subordine il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sull'interpretazione di tali disposizioni.
La decisione
Prima dell'adunanza camerale è stato depositato atto di rinuncia al ricorso in conformità all'art. 390 c.p.c.; la Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c. Ha inoltre compensato le spese, richiamando la peculiare complessità delle questioni trattate, e ha precisato che l'estinzione esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per rigetto/inammissibilità/improcedibilità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 47, commi 4-bis e 5, legge n. 428 del 1990
È la norma nazionale richiamata dalla ricorrente in relazione alla disciplina del trasferimento d'azienda e degli effetti sui rapporti di lavoro e sulle responsabilità tra cedente e cessionario.
artt. 3, 4 e 5 della Direttiva 2001/23/CE
Sono le disposizioni europee invocate per sostenere la tesi della lavoratrice sulla tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda.
art. 267 TFUE
È il fondamento della richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
Regola la rinuncia al ricorso; la Corte ha ritenuto rituale la rinuncia depositata prima dell'adunanza camerale.
art. 391, primo comma, cod. proc. civ.
Viene applicato per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia al ricorso.
Richiamato per giustificare la compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la sua applicabilità perché prevista solo in caso di rigetto integrale o di inammissibilità/improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, depositata prima della decisione, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia impedisce l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per le ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte può compensare le spese se ricorrono ragioni di particolare complessità della controversia.
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