Cassazione Civile, Ordinanza n. 30355/2025 del 17/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
L'ente proprietario di immobili utilizzati per attività scolastica ha impugnato in cassazione la sentenza della giustizia tributaria di secondo grado che aveva confermato l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2014, negando l'esenzione richiesta. La controversia riguardava un'imposta richiesta per circa 225 mila euro su immobili adibiti a scuola dell'infanzia, primaria, secondaria, licei e attività pomeridiane. Il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione del giudicato esterno ex art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., assumendo che precedenti decisioni tra le stesse parti avessero già accertato la mancanza di finalità commerciali e lucrative dell'attività svolta negli immobili; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c., dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992 e della circolare MEF n. 2/2009, sostenendo che la corte di merito avesse erroneamente ritenuto mancante la prova documentale dei presupposti dell'esenzione; 3) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., per asserito travisamento delle prove documentali, in particolare del bilancio, e per avere la sentenza valorizzato in modo erroneo l'importo delle rette scolastiche e il dato della gestione in perdita. Roma Capitale ha resistito con controricorso, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per asserita riproduzione pedissequa dell'atto di appello, eccezione respinta dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate da entrambe le parti. Nel merito, ha confermato l'orientamento secondo cui, per fruire dell'esenzione IMU per immobili destinati ad attività didattica, occorre non solo la natura non commerciale dell'ente, ma anche che l'attività sia svolta con modalità non commerciali e a fronte di corrispettivi puramente simbolici o comunque irrisori, non essendo sufficiente un canone semplicemente modesto o inferiore ai prezzi di mercato. Ha inoltre affermato che l'onere della prova dell'assenza di finalità commerciali grava sul contribuente e che la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito non può essere rivalutata in cassazione. Quanto al giudicato esterno, ha osservato che l'accertamento della natura commerciale o non commerciale dipende da circostanze mutevoli di anno in anno e non si estende automaticamente ad annualità diverse. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese, a una somma per responsabilità aggravata e al pagamento dell'ulteriore importo previsto per il contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudicato esterno non si estende automaticamente ad annualità d'imposta diverse quando i presupposti di fatto sono mutevoli; il vincolo opera solo per l'annualità decisa.
Richiamato insieme all'art. 2909 c.c. come fondamento del giudicato, ma ritenuto non ostativo alla nuova valutazione per annualità differenti.
L'onere di provare i presupposti dell'esenzione fiscale e l'assenza di modalità commerciali grava sul contribuente che invoca il beneficio.
Non consente di sostituire in cassazione una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
La censura non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove da parte della Corte di cassazione.
Invocato dal ricorrente per lamentare un vizio motivazionale, ma la doglianza è stata ritenuta sostanzialmente diretta a contestare il merito della valutazione probatoria.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
L'esenzione per immobili destinati ad attività didattica presuppone, oltre al requisito soggettivo dell'ente non commerciale, lo svolgimento dell'attività con modalità non commerciali e corrispettivi simbolici.
I criteri ivi previsti sono solo indicativi e non dirimenti; comunque richiamano il requisito della simbolicità dei corrispettivi.
decisione della Commissione europea del 19 dicembre 2012
Rileva nel definire il perimetro UE dell'esenzione, imponendo che l'attività didattica sia gratuita o remunerata solo con corrispettivi sostanzialmente simbolici.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazioni di legge, ma le censure sono state ritenute infondate.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato per il preteso vizio processuale e di motivazione, ma la doglianza si è risolta in una contestazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente, ma non è stato ritenuto idoneo a superare il divieto di rivalutazione del fatto in sede di legittimità.
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
La censura è stata reputata inammissibile perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte.
Usato come base per la definizione camerale e per la condanna aggravata prevista nel caso di ricorso manifestamente infondato.
Richiamato per la condanna per responsabilità aggravata in favore della parte vittoriosa e per la somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Comporta, in conseguenza del rigetto, l'obbligo di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Per l'esenzione IMU degli immobili destinati ad attività didattica non basta la natura non commerciale dell'ente proprietario: occorre che l'attività sia effettivamente svolta con modalità non commerciali.
- Il requisito della non commercialità deve essere provato dal contribuente con riferimento alle concrete modalità di svolgimento dell'attività nel periodo d'imposta considerato, non con soli dati statutari o formali.
- Ai fini dell'esenzione, il corrispettivo richiesto agli utenti deve essere puramente simbolico, cioè irrisorio e non realmente sinallagmatico; un importo semplicemente basso, o inferiore ai prezzi di mercato, non è sufficiente.
- Il risultato economico in perdita non esclude di per sé la natura commerciale dell'attività né dimostra, da solo, la sussistenza di un corrispettivo simbolico.
- Il giudicato esterno relativo a un'annualità d'imposta non si estende automaticamente ad annualità successive quando i presupposti fattuali e le condizioni di esercizio dell'attività sono soggetti a mutamento.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; il sindacato di legittimità resta circoscritto ai vizi di legge e ai limiti del controllo sulla motivazione nei casi ammessi.
- Le tabelle ministeriali e i parametri amministrativi richiamati per la dichiarazione IMU hanno valore soltanto orientativo e non sostituiscono il criterio normativo della simbolicità del corrispettivo.
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