Cassazione Penale, Sentenza n. 5669/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca della sentenza di condanna (Tribunale di Milano n. 9803/20) e la revoca/sospensione dell'ordine di carcerazione. Il ricorso deduceva violazione del diritto al contraddittorio e del principio di "effettiva conoscenza" del processo (richiamando art. 6 CEDU), lamentando che il giudice di primo grado aveva valutato soltanto la regolarità formale di alcune notifiche (avviso di conclusione indagini) senza accertare la notifica del decreto di citazione a giudizio, che era stata notificata al difensore d'ufficio ex art. 161, comma 4 c.p.p.; si eccepiva inoltre la mancata ricerca dell'imputata presso il domicilio effettivo (Cornegliano Laudense) e la carenza di ricerche nonostante verbali di reperimento relativi a terzi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che il giudice di prime cure si era limitato a considerare la notifica dell'avviso di conclusione indagini senza verificare l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputata relativamente alla citazione a giudizio (notificata al difensore d'ufficio per inidoneità del domicilio). La Corte ha precisato la distinzione tra regolarità formale delle notifiche e effettività della conoscenza del processo, richiamando il principio secondo cui la mera conoscenza dell'esistenza del procedimento non equivale alla consapevolezza dell'inizio del giudizio. Ha altresì affermato che la comunicazione del cambiamento di residenza alla polizia locale non dimostra una volontaria sottrazione al processo. Conseguentemente la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e la sentenza di condanna del Tribunale di Milano, disponendo il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla notifica al difensore d'ufficio per inidoneità del domicilio; la Corte ha rilevato che la notifica al difensore non esaurisce l'accertamento sull'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato
Norma sulla dichiarazione di assenza dell'imputato: gli indici ivi elencati non vanno considerati come presunzioni assolute di conoscenza, ma come fattispecie esemplificative per l'accertamento concreto della effettiva conoscenza del processo
art. 420-quater, cod. proc. pen.
Nel dubbio il giudice deve disporre ulteriori notifiche a mani e, se necessario, sospendere il giudizio per nuove ricerche dell'imputato
Richiamato in relazione alla verifica delle notifiche e del contraddittorio; utile nel complesso della valutazione sulla conoscenza del processo
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di enunciazione del ricorso in cassazione (richiamato per la motivazione sintetica dei motivi), citato in relazione all'istruttoria del ricorso
art. 6 CEDU
Principio del giusto processo invocato come parametro per richiedere la 'effettiva conoscenza' del procedimento e la partecipazione dell'imputato al giudizio
Norme penali relative al reato per cui la ricorrente era stata condannata (riferite alla sentenza impugnata); menzionate nel contesto della sentenza di merito poi annullata
artt. 61 n.2, 476, 482, 491 cod. pen.
Articoli relativi al capo A per il quale l'imputata era stata assolta in primo grado (menzionati nella descrizione della sentenza impugnata)
Massime di principio
- La regolarità formale di una notifica non è automaticamente prova dell'effettiva conoscenza da parte dell'imputato dell'inizio del processo: il giudice deve accertare la conoscenza reale quando è in gioco la partecipazione dell'imputato al giudizio.
- La notifica al difensore d'ufficio ex art. 161, comma 4 c.p.p. non esclude, di per sé, l'obbligo del giudice di verificare se l'imputato abbia effettivamente avuto cognizione della citazione a giudizio.
- In presenza di dubbi sull'effettiva conoscenza, il giudice deve disporre notifiche a mani e, se necessario, sospendere il processo per effettuare nuove ricerche dell'imputato (art. 420-quater c.p.p.).
- La comunicazione di un cambio di residenza alle autorità non prova automaticamente una volontaria sottrazione al processo; l'assenza di dolo o colpa nell'ignorare la celebrazione del processo può giustificare la riapertura del giudizio.
- Se emerge che l'imputato non ha effettivamente partecipato al processo per carenze nell'accertamento della conoscenza, la Corte può annullare e disporre un nuovo giudizio per garantire il rispetto del diritto di difesa e del giusto processo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5574/2023 del 09/02/2023
- Sentenza penale · 9 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5576/2023 del 09/02/2023
- Sentenza penale · 9 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5577/2023 del 09/02/2023
- Sentenza penale · 9 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5578/2023 del 09/02/2023
- Sentenza penale · 9 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5579/2023 del 09/02/2023
- Sentenza penale · 9 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5580/2023 del 09/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →