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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36298/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello deducendo l'omessa riqualificazione del fatto nella fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Dalla motivazione emerge che si trattava di detenzione di cocaina suddivisa in sessanta involucri, con una percentuale complessiva di principio attivo pari a circa 25 grammi, idonea alla predisposizione di 146 dosi. La sostanza era stata trovata in parte addosso all'imputato e in parte sull'autovettura da lui utilizzata; una parte era occultata e ancorata con un magnete alla scocca del veicolo. La difesa insisteva per la qualificazione del fatto come lieve, mentre la Corte di appello aveva escluso la occasionalità della condotta valorizzando quantità, modalità di confezionamento, occultamento e rinvenimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura era sostanzialmente riproduttiva di una doglianza già esaminata e adeguatamente confutata dalla Corte di appello. Quest'ultima aveva motivato in modo coerente sull'esclusione dell'ipotesi lieve, sulla base di plurimi elementi convergenti: dato ponderale significativo, frazionamento in numerosi involucri, modalità di occultamento e contesto del rinvenimento, tali da escludere la occasionalità della condotta. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    L'ipotesi lieve non è configurabile quando, valutati cumulativamente quantità della sostanza, modalità di confezionamento, occultamento e rinvenimento, la condotta non presenti carattere di occasionalità e appaia sintomatica di una detenzione finalizzata a un consumo/spaccio non marginale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La verifica della fattispecie lieve in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici fattuali rilevanti, non essendo decisivo il solo dato quantitativo in astratto ma neppure potendo esso essere isolato dagli altri elementi del caso concreto.
  • La suddivisione della sostanza in molti involucri, l'occultamento con modalità studiate e il rinvenimento in contesti compatibili con la disponibilità esclusiva dell'agente possono legittimamente escludere la occasionalità della condotta e quindi la lieve entità.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare una censura già adeguatamente disattesa con motivazione logica e completa dal giudice di merito, senza introdurre specifiche ragioni di illogicità o violazione di legge.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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