Cassazione Civile, Ordinanza n. 18109/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce nell'ambito di un'opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una società cessionaria/affittuaria di ramo d'azienda contro un ente concessionario. Il tribunale, dopo avere inizialmente subordinato la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto alla prestazione di una garanzia autonoma bancaria o assicurativa a prima richiesta e senza eccezioni, aveva poi assegnato un termine per sostituire la garanzia già depositata con una nuova garanzia priva di rinnovo tacito annuale e con durata limitata fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado. Poiché la società ingiungente non si era conformata a tale ordine, il tribunale aveva infine disposto la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto. Contro quest'ultima ordinanza il consorzio ha proposto ricorso per cassazione, sostanzialmente denunciando l'illegittimità del provvedimento; la società ingiungente ha aderito al ricorso con controricorso, mentre la controparte ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, l'inammissibilità del ricorso per non impugnabilità del provvedimento e la tardività dell'impugnazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il ricorso, benché proposto in sostanza ai sensi dell'art. 111 Cost., fosse inammissibile. Ha affermato che il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. è ammissibile solo contro provvedimenti con carattere di decisorietà e definitività, caratteri che non appartengono alle ordinanze rese ai sensi degli artt. 648 e 649 c.p.c., perché provvedimenti meramente temporanei, destinati a essere assorbiti dalla sentenza sull'opposizione. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato in solido il ricorrente e la società che vi aveva aderito al pagamento delle spese di legittimità in favore della resistente, oltre a una somma ulteriore ex art. 96, terzo comma, c.p.c., ravvisando una manifesta inammissibilità tale da integrare abuso processuale con colpa grave. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Il ricorso straordinario è esperibile solo contro provvedimenti non altrimenti impugnabili che abbiano carattere di decisorietà e definitività.
Le ordinanze rese in materia di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo non sono ricorribili ex art. 111 Cost. perché hanno natura temporanea e sono destinate a esaurire i loro effetti con la decisione sull'opposizione.
È richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio.
La manifesta inammissibilità del ricorso, qualificata come abuso processuale almeno per colpa grave, giustifica la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico delle parti soccombenti in solido.
Utilizzato come criterio per la liquidazione delle spese di lite.
Richiamato quale modifica del D.M. n. 55 del 2014 ai fini della liquidazione delle spese.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è ammissibile solo contro provvedimenti privi di altro mezzo di impugnazione e dotati congiuntamente dei requisiti di decisorietà e definitività.
- Le ordinanze rese nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in tema di sospensione o concessione della provvisoria esecuzione sono provvedimenti interinali e strumentali, non definitivi, e quindi non sono autonomamente ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
- La denuncia di abnormità del provvedimento non ne trasforma la natura né ne rende automaticamente ammissibile il ricorso straordinario se mancano i requisiti di decisorietà e definitività.
- La manifesta inammissibilità dell'impugnazione può integrare abuso processuale e legittimare, oltre alla condanna alle spese, anche la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente determinata.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il soccombente è tenuto anche agli ulteriori oneri conseguenti al raddoppio del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti di legge.
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