Cassazione Penale, Sentenza n. 1662/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di rideterminazione della pena inflitta con sentenza della Corte d'appello di Napoli (20/04/2017, irrevocabile 23/05/2018) sulla base dell'incidenza sulle sanzioni delle pronunce costituzionali: Corte cost. 8 marzo 2019, n. 40 (sulla illegittimità del minimo edittale previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309/90 per le "droghe pesanti") e Corte cost. 23 luglio 2015, n. 185 (sull'illegittimità della recidiva obbligatoria). Il ricorrente contestava inoltre la misura degli aumenti per continuazione con i reati-satellite, l'applicazione della recidiva per ogni singolo reato-satellite e chiedeva l'eliminazione delle recidive applicate come avendo "esageratamente aumentato la pena".
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: a) l'invocazione della sentenza n. 40/2019 fosse inconferente perché i reati-satellite contestati al Lambiase riguardavano cessioni di hashish (droghe leggere), non le "droghe pesanti" cui si riferisce la sentenza n. 40; b) la questione relativa alla disciplina più favorevole per le droghe leggere (sentenza n. 32/2014) era già disponibile e avrebbe dovuto essere dedotta nei mezzi ordinari di impugnazione; c) le doglianze sulla quantificazione della pena erano generiche e non specificavano il procedimento applicativo né le frazioni di aumento; d) la censura sulla recidiva era aspecifica e preclusa dal giudicato, attesa la mancata deduzione in sede di impugnazione e la natura composita della pena determinata dal giudice di merito (impossibilità di isolare l'aumento per recidiva). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Corte costituzionale, sentenza 8 marzo 2019, n. 40
ha dichiarato illegittimo il primo comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 nella parte in cui prevedeva, per le cosiddette "droghe pesanti", la pena minima edittale di otto anni anziché di sei anni
La Corte di cassazione ha ritenuto la pronuncia ininfluente nel caso concreto perché i reati-satellite contestati erano cessioni di hashish (droghe leggere), non rientranti nella fattispecie oggetto della sentenza n. 40/2019
Corte costituzionale, sentenza 23 luglio 2015, n. 185
illegittimità della recidiva obbligatoria
Sebbene abbia inciso sulla legittimità della recidiva obbligatoria, la sua efficacia richiesta in sede di esecuzione è preclusa se la questione non è stata dedotta con gli ordinari mezzi di impugnazione e se il giudicato ha formato su tale aspetto
riferimento al regime sanzionatorio per le violazioni concernenti gli stupefacenti
La norma disciplina i reati-satellite di cessione di sostanze; le modifiche costituzionali al minimo edittale possono incidere solo se le condotte rientrano nella categoria interessata dalla pronuncia
associazione dedita al narcotraffico
Il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti era il caposaldo della condanna e non risultava direttamente inciso dalla sentenza n. 40/2019; la pena complessiva fu determinata a partire da tale reato
aumenti per continuazione
Gli aumenti ex art. 81 c.p. per la continuazione tra reati principali e reati-satellite devono essere specificamente rivalutati alla luce di eventuali mutamenti della cornice edittale, ma il ricorrente deve proporre censure specifiche e non generiche
Sez. U., sent. n. 22471 del 26/02/2015 (Sebbar)
l'aumento di pena calcolato a titolo di continuazione per i reati-satellite in relazione alle 'droghe leggere' deve essere oggetto di specifica rivalutazione
Richiama l'obbligo, per i giudici del merito, di ricalcolare gli aumenti per continuazione quando intervengono pronunce che rendono più favorevole la cornice edittale per i reati-satellite
Corte costituzionale, sentenza 25 febbraio 2014, n. 32
pronuncia afferente al trattamento sanzionatorio per le cosiddette 'droghe leggere'
Decisione già esistente alla data della sentenza di primo grado e dunque rilevabile con i mezzi ordinari di impugnazione; la mancata deduzione in sede di impugnazione rende inammissibile la sollevazione tardiva in esecuzione
riferimento alla recidiva come circostanza aggravante
Il giudice di merito aveva quantificato una pena complessiva già aggravata dalla recidiva; la natura composita della determinazione impedisce, in mancanza di specifiche deduzioni, di isolare l'entità dell'aumento per la recidiva
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, artt. 6 e 7
Invocati dal ricorrente come profili di violazione, ma la Corte ha ritenuto le censure generiche e non congrue rispetto al caso concreto, quindi non decisive
Massime di principio
- Per ottenere la rideterminazione della pena in esecuzione sulla base di pronunce costituzionali occorre dimostrare concretamente che la nuova disciplina incide proprio sulle fattispecie oggetto della condanna (stessa qualificazione giuridica delle condotte).
- Le pronunce della Corte costituzionale favorevoli devono essere dedotte con gli ordinari mezzi di impugnazione; se non sollevate in appello o ricorso, possono risultare precluse in sede di esecuzione salvo casi particolari e motivati.
- Le doglianze sulla quantificazione degli aumenti (continuazione, recidiva, ecc.) devono essere specifiche: è necessario contestare il calcolo numerico e indicare la frazione di pena che si ritiene errata, non limitarsi a censure generiche.
- Se la pena è stata determinata in termini complessivi (non scindibile nelle singole componenti), è difficile, in sede di esecuzione, isolare e rimettere in discussione singoli aumenti (es. quello per recidiva) senza aver fornito elementi precisi in sede di merito.
- Richieste basate su principi generali (es. illegittimità della recidiva obbligatoria) non producono effetto automatico in esecuzione quando il giudicato è formato e non vi siano specifici vizi di costituzionalità o di calcolo immediatamente verificabili.
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