Cassazione Penale, Sentenza n. 45104/2022 del 28/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della pronuncia di condanna per i reati commessi il 06/04/2014 (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e lesioni volontarie aggravate). I motivi del ricorso denunciavano: travisamento della prova e carenze istruttorie in relazione all'attendibilità della persona offesa e alla mancata valutazione del teste Gorgone (che riferì di non aver visto aggressione), mancata valutazione dell'attenuante della provocazione e dell'esclusione dell'aggravante, errata applicazione degli artt. 131-bis e 133 c.p. nella determinazione della pena, e vizi nella determinazione delle circostanze attenuanti generiche. In corso di causa è intervenuta la remissione della querela con integrale risarcimento del danno da parte della persona offesa; la difesa ha inoltre prospettato questioni transitorie con riferimento al d.lgs. 10/10/2022 n.150 e ha invocato l'estinzione per condotte riparatorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per le ragioni esposte: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui all'art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni), perché estinto per remissione di querela, condannando l'imputato al pagamento delle spese processuali per tale reato; ha revocato le statuizioni civili relative a quel capo avendo la persona offesa dichiarato l'integrale risarcimento. Quanto al capo di lesioni volontarie, la Corte ha ritenuto che la remissione di querela non produca effetti estintivi a causa della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n.2 c.p.; tuttavia, esaminati i profili transitori relativi all'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 (differita dal d.l. n.162/2022), la Corte ha constatato il perfezionamento della prescrizione (con i periodi di sospensione calcolati) e ha dichiarato estinto per prescrizione anche il reato di lesioni. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per entrambi i capi, con revoca delle statuizioni civili; le spese processuali sono poste a carico del querelato limitatamente al reato estinto per remissione di querela.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza; il reato ascritto a capo A è stato ritenuto estinto per remissione di querela.
art. 61, primo comma, n. 2) cod. pen.
Circostanza aggravante (ad es. il vincolo di particolare tenuità o altro collegato all'evento) che, se presente, impedisce che la remissione di querela produca effetto estintivo sul reato; la Corte ha ritenuto che tale aggravante osti all'estinzione per remissione del capo relativo alle lesioni.
Norma sull'esclusione o speciali regimi sanzionatori (richiamata dal ricorrente riguardo alla determinazione della pena); la Corte ha censurato l'applicazione parziale denunciata ma la questione è diventata superflua rispetto all'estinzione del reato per prescrizione/remissione.
Criteri per la determinazione della pena (gravità del fatto, personalità, antecedenti, ecc.); il ricorrente contestava la valutazione esclusiva della gravità, ma la Corte non ha dovuto approfondire per l'estinzione del reato.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la pronuncia di assoluzione nel merito quando la causa estintiva del reato fa emergere l'insussistenza del fatto in modo incontrovertibile; la Corte ha richiamato il criterio restrittivo per l'assoluzione ex art.129(2) e ha ritenuto non sussistere i presupposti per applicarlo nel merito, procedendo invece alla declaratoria di estinzione per prescrizione o remissione.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di impugnazione in cassazione; il ricorso è stato ammesso nei limiti pertinenti.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020 n.137 (conv. con modificazioni)
Disposizione processuale emergenziale che consente requisitoria scritta; utilizzata nel procedimento di cassazione per la requisitoria del P.G.
Decreto legislativo che avrebbe escluso la procedibilità d'ufficio di talune fattispecie e che il ricorrente invocava per l'applicazione favorevole; la Corte ha rilevato che tale decreto non era entrato in vigore alla data decisoria a causa del successivo differimento stabilito dal d.l. n.162/2022.
decreto-legge 31/10/2022 n.162 (art. 6 e art. 7)
Intervento che ha modificato il termine di entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 (introducendo art. 99-bis), differendone l'entrata in vigore; la Corte ha ritenuto che il giudice non poteva applicare il d.lgs. prima dell'effettiva vigenza disposta dal legislatore.
art. 10 delle Preleggi e art. 73, comma 3, Cost.
Principi sulla vacatio legis e ingresso in vigore delle leggi: il periodo di vacatio rende la legge non obbligatoria prima dell'entrata in vigore; la Corte ha discusso l'orientamento giurisprudenziale su vacatio legis e applicazione temporale delle norme penali.
Massime di principio
- La remissione di querela estingue il reato perseguibile a querela di parte (reati a querela) salvo che non operino cause ostative previste dalla legge (es. aggravanti che escludono l'effetto estintivo).
- La remissione di querela non estingue i reati procedibili d'ufficio né i reati nei quali opera una causa ostativa (ad esempio in presenza di specifiche aggravanti di cui all'art. 61 c.p.).
- Se nel corso del giudizio interviene la completa riparazione del danno e la remissione della querela, le statuizioni civili possono essere revocate in relazione al capo estinto per remissione.
- La declaratoria di estinzione per prescrizione o per remissione impone l'annullamento senza rinvio della sentenza anche quando, in assenza di estinzione, potrebbero emergere profili di merito da rinnovare; il giudice di legittimità non rinvia quando prevale una causa estintiva consolidata.
- Il giudice di cassazione non può applicare una nuova disciplina penale che non sia ancora entrata in vigore in base alla normativa vigente: il differimento legislativo dell'entrata in vigore deve essere rispettato.
- La pronuncia di assoluzione prevista dall'art.129, comma 2 c.p.p. per cause estintive richiede che l'insussistenza del reato emerga in modo assolutamente incontrovertibile dagli atti; in mancanza si procede alla declaratoria di estinzione e all'annullamento senza rinvio.
- Le spese processuali relative al reato estinto per remissione di querela possono essere poste a carico del querelato, secondo la giurisprudenza richiamata.
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