Cassazione Penale, Ordinanza n. 04498/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, ritenuto responsabile nei due gradi di merito del reato di guida in stato di ebbrezza aggravata, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna. Con il motivo unico la difesa ha dedotto l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p., sostenendo che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sarebbe stata esclusa senza adeguata valutazione; ha inoltre contestato l'insufficienza e l'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, assumendo che il sinistro non fosse causalmente riconducibile allo stato di alterazione del conducente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto correttamente esclusa la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., valorizzando il disvalore oggettivo della condotta e la motivazione logica e coerente della sentenza di merito. Ha poi ritenuto immune da censure la motivazione sulla circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, osservando che il sinistro stradale era stato correttamente ricondotto alla ridotta capacità di governo del veicolo dovuta all'alterazione alcolica, risultando significativo l'impatto ripetuto contro il guardrail senza interferenze esterne. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per guida in stato di ebbrezza nella fascia indicata dalla lettera b).
art. 186, comma 2-bis, cod. strada
L'aggravante è ritenuta sussistente quando il sinistro stradale sia causalmente riconducibile all'alterazione psico-fisica del conducente, desumibile dalle modalità del fatto.
La causa di non punibilità può essere esclusa valorizzando il disvalore oggettivo della condotta, purché la motivazione sia logica, coerente e ancorata alle risultanze processuali.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la condotta presenti un apprezzabile disvalore oggettivo, purché il giudice di merito motivi in modo coerente e non illogico.
- In sede di legittimità non è censurabile la motivazione di merito che, sulla base delle risultanze processuali, ricostruisca il sinistro stradale come conseguenza della ridotta capacità di guida derivante dallo stato di alterazione del conducente.
- L'aggravante del sinistro nel reato di guida in stato di ebbrezza può essere desunta dalle concrete modalità di accadimento dell'evento, anche in assenza di interferenze esterne, quando tali modalità siano compatibili con l'incapacità di governare il veicolo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvano nella richiesta di una rivalutazione del merito a fronte di una motivazione immune da aporie logiche.
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