Cassazione Penale, Ordinanza n. 39642/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo violazione di legge in relazione: alla mancata applicazione della continuazione; al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; e al mancato riconoscimento della riduzione della pena per l'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen. nella massima estensione. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze generiche e inconferenti perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva invece già riconosciuto la continuazione, le attenuanti generiche in equivalenza rispetto all'aggravante contestata e la riduzione massima per l'attenuante ad effetto speciale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato e privo di specifica critica alla motivazione della Corte territoriale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con esclusione di profili ostativi alla declaratoria per colpa nella proposizione del ricorso. La decisione di merito della Corte d'appello resta quindi ferma.
Norme richiamate
art. 416-bis.1, terzo comma, c.p.
attenuante ad effetto speciale
La riduzione di pena per l'attenuante ad effetto speciale risultava già applicata nella massima estensione dalla Corte territoriale.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non manchino profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare la compatibilità della condanna alla Cassa delle ammende con la presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità le censure devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; doglianze generiche o inconferenti sono inammissibili.
- Non è ammissibile il ricorso per cassazione che prospetti come omessa una statuizione già espressamente adottata dal giudice di merito, specie quando la sentenza impugnata abbia già riconosciuto il beneficio o il trattamento sanzionatorio invocato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., quando sia ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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