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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24241/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la rideterminazione del trattamento sanzionatorio operata dalla Corte di appello di Napoli. Pirozzi e Micillo contestavano l'erronea individuazione del reato piu' grave ai fini della continuazione (si lamentava violazione degli artt. 81 cod. pen. e 27 Cost.) e l'illegalità della pena conseguente. Cimmino deduceva due motivi: (1) violazione del divieto di reformatio in peius perché la nuova determinazione della pena base sarebbe stata piu' gravosa rispetto al criterio proporzionale adottato nella sentenza annullata; (2) violazione dell'art. 133 cod. pen. per aver quantificato ugualmente l'aumento per continuazione anche per un reato contestato nella forma tentata, senza tenerne conto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati e per genericità. Per Pirozzi e Micillo ha rilevato la carenza di interesse a proporre impugnazione quando l'accoglimento comporterebbe una possibile reformatio in peius (il ricorso mira ad ottenere una diversa individuazione del reato piu' grave che potrebbe peggiorare il trattamento). Per Cimmino ha ritenuto infondato il primo motivo, ricordando che il giudice del rinvio, alla luce della modifica della cornice edittale (Corte Cost. n. 40/2019), puo' rideterminare la pena secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen. senza essere vincolato a un criterio aritmetico di riduzione proporzionale. Il secondo motivo è stato considerato generico e inammissibile per mancata critica specifica alle ragioni della sentenza impugnata, la quale aveva motivato la medesima misura di aumento anche per il reato tentato in considerazione della gravità e del dolo. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende; è stata respinta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sui reati di stupefacenti la cui diversa configurazione edittale, a seguito di pronuncia costituzionale, ha richiesto la rideterminazione delle pene nella cornice piu' favorevole; il giudice del rinvio deve usare i parametri dell'art. 133 cod. pen. per la nuova quantificazione.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Richiamato come riferimento alla qualificazione del reato associativo (organizzazione mafiosa) e alla determinazione del reato piu' grave nella continuazione; la censura sulla scelta del reato piu' grave è inammissibile se il suo accoglimento potenzialmente peggiora la posizione dell'imputato.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sulla continuazione e cumulo delle pene: i ricorrenti hanno contestato l'applicazione della continuazione e la scelta del reato piu' grave, ma la Corte ha ritenuto la questione inammissibile per carenza di interesse quando l'accoglimento potrebbe comportare reformatio in peius.

  • art. 133 cod. pen.

    Parametro che il giudice deve utilizzare per la determinazione della pena nella nuova cornice edittale; la Corte ha affermato che il giudice non è vincolato a un criterio aritmetico di riduzione proporzionale rispetto alla precedente determinazione, ma può rimodulare la pena secondo i canoni previsti dall'art. 133, salvo il divieto di sovvertire il giudizio di disvalore già espresso.

  • art. 27 Cost.

    Invocato dai ricorrenti in relazione al principio di proporzionalità della pena; la Corte non ha ritenuto fondata la censura rispetto all'articolazione della pena dopo la rideterminazione nella nuova cornice edittale.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 40 del 2019

    Pronuncia che ha inciso sulla cornice edittale dell'art. 73 DPR 309/1990, determinando la necessità di adeguare le pene; la Corte di Cassazione ha richiamato il principio secondo cui ciò legittima una rideterminazione non obbligatoriamente proporzionale alla precedente pena.

Massime di principio

  • In materia di reato continuato l'imputato non ha interesse ad impugnare una decisione che, se accolta, comporterebbe un peggioramento (reformatio in pejus) della sua posizione: tali ricorsi sono spesso dichiarati inammissibili per carenza di interesse.
  • Quando una modifica normativa o una pronuncia di incostituzionalità altera la cornice edittale, il giudice del rinvio può rideterminare la pena secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen. e non è vincolato a un calcolo aritmetico di riduzione proporzionale rispetto alla pena precedente.
  • Le doglianze generiche o prive di confronto critico con le motivazioni della decisione impugnata sono inammissibili: il ricorso deve enunciare e argomentare specificamente i rilievi rispetto alle ragioni di fatto e di diritto del provvedimento impugnato.
  • Il fatto che un reato sia tentato non impone automaticamente una misura minore dell'aumento per la continuazione: il giudice può motivare l'applicazione della stessa misura se la gravità concreta della condotta e l'intensità del dolo lo giustificano.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per motivi manifestamente infondati o generici, è usuale la condanna del ricorrente alle spese processuali e, talora, al pagamento in favore della cassa delle ammende.

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