Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22494/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis), con contestazioni sulla gravità indiziaria e sulla motivazione. In particolare il ricorrente ha censurato: la presunta attendibilità ingiustificata dei collaboratori (De Carlo, Antonino e Daniele Filocamo) e la genericità delle loro dichiarazioni; il presunto difetto di riscontri probatori sulle intercettazioni richiamate (anche con riscontro negativo di una intercettazione); l'asserita inconsistenza degli elementi che collegherebbero Saraceno a Gino Molinetti e ad altri; la mancata prova del ruolo di autista attribuito a Saraceno e l'esistenza di elementi di calunnia o di accertata innocuità (es. partecipazione a feste familiari). Inoltre si deduceva una contraddizione nell'inquadramento di Molinetti (apicale nella cosca De Stefano o promotore di nuova cosca) e la mancata valutazione degli elementi difensivi a dimostrazione dell'inesistenza del pericolo di reiterazione del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e per deduzioni non consentite in cassazione (ricostruzioni di fatto o valutazioni alternative non fondate su specifiche violazioni di legge o su manifesta illogicità della motivazione). Ha ritenuto puntuale e specifica la motivazione del Tribunale che aveva indicato molteplici elementi indiziari (dichiarazioni di collaboratori intranei, intercettazioni, servizi di osservazione e controllo) idonei a fondare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari. La Corte ha confermato la possibilità di utilizzare direttamente le acquisizioni informative rese da soggetti intranei e ha richiamato il principio per cui, nei reati preveduti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., opera una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari salvo prova contraria. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della inammissibilità; non è disposta la remissione in libertà e la decisione va trasmessa al direttore dell'istituto di pena ai sensi delle disposizioni applicative (art. 94).

Norme richiamate

  • art. 581 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiesto il rispetto dei requisiti di specificità nella motivazione del ricorso in cassazione contro provvedimenti cautelari; il ricorso generico è inammissibile.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Rilevanza delle dichiarazioni di soggetti intranei e della loro conoscenza condivisa delle dinamiche associative: tali contenuti informativi possono essere utilizzati direttamente nella valutazione della gravità indiziaria.

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    La Corte chiarisce che l'uso di sentenze non irrevocabili può essere coerente con la valutazione degli indizi per le misure cautelari, poiché la norma si riferisce al giudizio di colpevolezza e non alle condizioni di applicabilità delle misure.

  • art. 238, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Non impedisce, nell'ambito delle misure cautelari, l'utilizzo di acquisizioni provenienti da altri procedimenti quando rilevanti per la gravità indiziaria; la normativa concerne il giudizio di responsabilità.

  • art. 192, comma 2 cod. proc. pen.

    Se gli elementi intercettati hanno natura indiziaria, devono essere gravi, precisi e concordanti; la Corte ritiene che tale criterio sia rispettato dalle intercettazioni e riscontri indicati dal Tribunale.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Per i reati di cui al comma 3 opera una presunzione, salvo prova contraria, dell'attualità e concretezza del pericolo che giustifica la custodia in carcere; la difesa non ha fornito elementi concreti per superare questa presunzione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma generale sulle misure cautelari: subordinata alla disciplina speciale (art. 275, comma 3) per i reati mafiosi.

  • art. 585, comma 4 cod. proc. pen.

    Estensione dell'inammissibilità anche ai motivi nuovi quando proposti in modo tardivo o generico.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione della condanna alle spese processuali conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 94, commi 1-ter e 1-bis, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Ordine di trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti eventuali, dato che la decisione non comporta la remissione in libertà.

Massime di principio

  • In Cassazione non è permesso rinnovare la valutazione dei fatti: il ricorso deve indicare specifiche violazioni di legge o la manifesta illogicità della motivazione, altrimenti è inammissibile.
  • Le dichiarazioni di collaboratori intranei all'associazione mafiosa possono essere utilizzate direttamente come fonte informativa rilevante per la gravità indiziaria, se valutate congruamente e riscontrate anche da altri elementi (intercettazioni, servizi di osservazione).
  • Le intercettazioni costituiscono fonte di prova diretta e, se interpretate coerentemente dal giudice di merito, la Corte di cassazione non ammette letture alternative se non in presenza di manifesta illogicità o travisamento della prova.
  • Per i delitti di stampo mafioso opera una presunzione di necessità delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3): la difesa deve offrire elementi concreti e specifici per superare la doppia presunzione (sussistenza del pericolo e adeguatezza della custodia in carcere).
  • Motivi nuovi o memorie non richiamate e non specificate nel ricorso non superano l'ostacolo dell'inammissibilità: vanno illustrate con precisione le argomentazioni omesse per renderle rilevanti in Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.