Cassazione Penale, Sentenza n. 26230/2022 del 07/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Trieste per aver compensato tra le parti private le spese di lite nonostante la sua assoluzione. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte avrebbe giustificato la compensazione con una presunta "reciproca soccombenza" e con la "complessità dei rapporti giuridici", senza enunciare le "gravi ed eccezionali ragioni" richieste dall'art. 541, comma 2, cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la compensazione delle spese tra parti private è ammessa solo per gravi ed eccezionali ragioni (art. 541, comma 2, c.p.p., in analogia con l'art. 92 c.p.c. come interpretato dalla Corte costituzionale n. 77/2018). Ha constatato che la motivazione della Corte di appello è carente: non emerge una reale "reciproca soccombenza" (il ricorrente è stato ritenuto totalmente estraneo ai fatti) e non sono state indicate le gravi ed eccezionali ragioni a sostegno della compensazione. Perciò ha annullato la statuizione sulla compensazione delle spese tra le parti private e ha rimesso la questione per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, demandando a quel giudice anche la liquidazione delle spese per questo grado di legittimità.
Norme richiamate
art. 541, comma 2, cod. proc. pen.
La compensazione delle spese di giudizio tra parti private è ammessa solo per gravi ed eccezionali ragioni; la motivazione che disponga la compensazione deve esplicitare tali ragioni
Richiamato in analogia: nel processo civile la compensazione (o declaratoria di soccombenza) richiede condizioni rigorose; la Corte lo utilizza come parametro interpretativo dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018
Corte cost. n. 77/2018
Ha inciso sull'interpretazione dell'art. 92 c.p.c.; la Cassazione la richiama per sostenere che la compensazione necessita di motivazione rigorosa e di gravi ragioni
Cass. Sez. 6, n. 35931 del 24/06/2021 (Daidone)
Giurisprudenza di riferimento che conferma il principio secondo cui la compensazione nel penale richiede gravi ed eccezionali ragioni, in analogia con l'orientamento civile
Massime di principio
- La compensazione delle spese tra parti private nel processo penale è eccezionale: va motivata con "gravi ed eccezionali ragioni" e non può essere disposta sulla base di affermazioni generiche.
- Se l'imputato è completamente assolto ("il fatto non sussiste" o simili), la compensazione delle spese richiesta dalla parte civile è difficilmente giustificabile; il giudice deve valutare l'esistenza di una effettiva reciproca soccombenza e motivarla adeguatamente.
- Richiami generici alla "complessità dei rapporti giuridici" non sono sufficienti: la Corte deve enucleare e spiegare le ragioni straordinarie che giustificano la compensazione.
- In caso di motivazione insufficiente sulla compensazione, la Cassazione annulla e rinvia la questione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che deciderà anche la liquidazione delle spese relative al grado di legittimità.
- Nei ricorsi simili conviene contestare specificamente la mancanza di motivazione circa le "gravi ed eccezionali ragioni" e richiamare la giurisprudenza consolidata che limita la compensazione nel penale.
- Quando si ottiene l'assoluzione piena, la pratica consigliabile è chiedere la condanna della parte civile al pagamento delle spese, facendo leva sulla assenza di soccombenza dell'imputato e sull'onere motivazionale della compensazione.
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