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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42061/2022 del 08/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere sostenendo: (1) errata applicazione delle norme in tema di usura, abusiva attività finanziaria e aggravanti (artt. 81, 110, 644, 629, 416-bis.1, art. 132 d.lgs. n. 385/1993) e manifesta illogicità della motivazione sui gravi indizi di colpevolezza relativi ai capi 1-10; (2) violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p., contestando il pericolo di reiterazione e chiedendo che le esigenze cautelari fossero soddisfatte con arresti domiciliari e braccialetto elettronico; (3) vizio di motivazione riguardo al riconoscimento dell'aggravante del "metodo mafioso", sostenendo che le frasi riportate e il comportamento non dimostravano una condotta minacciosa o il richiamo alla forza intimidatrice mafiosa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: 1) il sindacato di legittimità sul punto dei gravi indizi è limitato e nel caso il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza di molteplici e convergenti elementi indizianti (dichiarazioni delle persone offese, "pizzini", intercettazioni, riprese video, servizi di osservazione, fotografie, consegne di denaro); 2) la prognosi sul pericolo di reiterazione è stata fondata su elementi concreti (numero e gravità dei reati, pluralità di tipologie delittuose, modalità sistematiche, aggravante del "metodo mafioso", inserimento in contesti delinquenziali) e la scelta della custodia in carcere, anche alla luce della presunzione relativa di adeguatezza per i reati aggravati ex art. 416-bis.1, è risultata adeguatamente motivata; 3) l'aggravante del "metodo mafioso" è stata correttamente applicata avendo il Tribunale rilevato elementi di comportamento idonei a evocare la forza intimidatrice tipica dei sodalizi mafiosi. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    La Corte ricorda i limiti del sindacato in cassazione sui motivi di motivazione e manifesta illogicità (lett. b ed e): controllo circoscritto alla verifica di un apparato argomentativo logico, non alla rivalutazione di fatto.

  • art. 274 c.p.p. (comma 1, lett. c)

    Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione). La Corte richiama che il pericolo deve essere concreto e attuale, fondato su elementi concreti relativi alla personalità dell'indagato e alle modalità del fatto.

  • art. 275 c.p.p.

    Regole sulla scelta della misura cautelare: la Corte sottolinea l'onere motivazionale del giudice e la valutazione di adeguatezza/proporzionalità della custodia in carcere; richiamata la presunzione relativa di adeguatezza per delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1.

  • art. 416-bis.1 c.p. (ex art. 7 d.l. n. 152/1991)

    L'aggravante del "metodo mafioso" punisce modalità delinquenziali che evocano la forza intimidatrice mafiosa; è configurabile anche se l'agente non appartiene a un'associazione mafiosa, purché la condotta sia oggettivamente idonea a evocare quella intimidazione.

  • art. 644 c.p.

    Norma che disciplina il reato di usura; applicata nel giudizio di gravità indiziaria con riferimento ai singoli episodi documentati da dichiarazioni, pizzini, intercettazioni e riprese.

  • art. 629 c.p.

    Norma sull'estorsione: la Corte rileva che l'ordinanza ha fornito elementi utili a sostenere l'esistenza della condotta estorsiva (visita intimidatoria, contatti e modalità di riscossione).

  • art. 81 c.p.

    Riferimento alla continuazione e plurimodalità di condotte nella contestazione plurima dei reati; utilizzato per il computo di plurimi episodi.

  • art. 110 c.p.

    Riferimento alla concorso di persone nel reato quando pertinente alle ricostruzioni di partecipazione e sinergie tra indagati.

  • art. 132 d.lgs. 385/1993 (TUB)

    Norma di riferimento per il reato di abusiva attività finanziaria; la Corte condivide la motivazione che l'attività di concessione di finanziamenti in modo continuativo e con modalità professionali integra la fattispecie.

  • art. 192 c.p.p. (comma 3)

    Richiamata nella parte relativa ai riscontri delle dichiarazioni: la Corte ricorda che la mancanza di riscontri esterni non esclude la rilevanza delle dichiarazioni della persona coinvolta, purché valutate nel contesto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il sindacato è limitato: la Cassazione verifica solo la presenza di un apparato argomentativo logico e l'assenza di manifesta illogicità; non può riesaminare i fatti o la credibilità se non in presenza di macroscopiche contraddizioni.
  • Le dichiarazioni delle persone offese possono costituire gravi indizi se valutate congiuntamente ad altri riscontri (intercettazioni, video, fotografie, documentazione scritta, servizi di osservazione).
  • Le intercettazioni e la loro interpretazione costituiscono valutazione di merito: sono sindacabili in Cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della loro valutazione.
  • L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche in assenza di appartenenza a un'associazione mafiosa, quando la condotta sia oggettivamente idonea a evocare la forza intimidatrice tipica dei sodalizi mafiosi; non è necessario che la minaccia sia esplicita.
  • Per il pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.) è necessaria una prognosi concreta e attuale, fondata su elementi relativi alla personalità dell'indagato, alle modalità del fatto e alle sue condizioni di vita.
  • Per reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 opera una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere; per superarla occorrono elementi specifici che dimostrino la sufficienza di misure alternative.
  • L'uso del controllo elettronico (braccialetto) può essere idoneo a prevenire l'evasione ma non sempre impedisce la ripresa di contatti illeciti o la reiterazione di reati se questi possono svolgersi anche dal domicilio; il giudice deve motivare l'inidoneità delle misure alternative quando necessario.
  • Nella difesa in sede di riesame è fondamentale indicare concretamente quali sono le incongruenze o i riscontri contrari presenti nel provvedimento impugnato: deduzioni generiche non sono idonee a dimostrare la manifesta illogicità della motivazione.

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