Cassazione Penale, Sentenza n. 42061/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere sostenendo: (1) errata applicazione delle norme in tema di usura, abusiva attività finanziaria e aggravanti (artt. 81, 110, 644, 629, 416-bis.1, art. 132 d.lgs. n. 385/1993) e manifesta illogicità della motivazione sui gravi indizi di colpevolezza relativi ai capi 1-10; (2) violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p., contestando il pericolo di reiterazione e chiedendo che le esigenze cautelari fossero soddisfatte con arresti domiciliari e braccialetto elettronico; (3) vizio di motivazione riguardo al riconoscimento dell'aggravante del "metodo mafioso", sostenendo che le frasi riportate e il comportamento non dimostravano una condotta minacciosa o il richiamo alla forza intimidatrice mafiosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: 1) il sindacato di legittimità sul punto dei gravi indizi è limitato e nel caso il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza di molteplici e convergenti elementi indizianti (dichiarazioni delle persone offese, "pizzini", intercettazioni, riprese video, servizi di osservazione, fotografie, consegne di denaro); 2) la prognosi sul pericolo di reiterazione è stata fondata su elementi concreti (numero e gravità dei reati, pluralità di tipologie delittuose, modalità sistematiche, aggravante del "metodo mafioso", inserimento in contesti delinquenziali) e la scelta della custodia in carcere, anche alla luce della presunzione relativa di adeguatezza per i reati aggravati ex art. 416-bis.1, è risultata adeguatamente motivata; 3) l'aggravante del "metodo mafioso" è stata correttamente applicata avendo il Tribunale rilevato elementi di comportamento idonei a evocare la forza intimidatrice tipica dei sodalizi mafiosi. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
La Corte ricorda i limiti del sindacato in cassazione sui motivi di motivazione e manifesta illogicità (lett. b ed e): controllo circoscritto alla verifica di un apparato argomentativo logico, non alla rivalutazione di fatto.
art. 274 c.p.p. (comma 1, lett. c)
Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione). La Corte richiama che il pericolo deve essere concreto e attuale, fondato su elementi concreti relativi alla personalità dell'indagato e alle modalità del fatto.
Regole sulla scelta della misura cautelare: la Corte sottolinea l'onere motivazionale del giudice e la valutazione di adeguatezza/proporzionalità della custodia in carcere; richiamata la presunzione relativa di adeguatezza per delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1.
art. 416-bis.1 c.p. (ex art. 7 d.l. n. 152/1991)
L'aggravante del "metodo mafioso" punisce modalità delinquenziali che evocano la forza intimidatrice mafiosa; è configurabile anche se l'agente non appartiene a un'associazione mafiosa, purché la condotta sia oggettivamente idonea a evocare quella intimidazione.
Norma che disciplina il reato di usura; applicata nel giudizio di gravità indiziaria con riferimento ai singoli episodi documentati da dichiarazioni, pizzini, intercettazioni e riprese.
Norma sull'estorsione: la Corte rileva che l'ordinanza ha fornito elementi utili a sostenere l'esistenza della condotta estorsiva (visita intimidatoria, contatti e modalità di riscossione).
Riferimento alla continuazione e plurimodalità di condotte nella contestazione plurima dei reati; utilizzato per il computo di plurimi episodi.
Riferimento alla concorso di persone nel reato quando pertinente alle ricostruzioni di partecipazione e sinergie tra indagati.
art. 132 d.lgs. 385/1993 (TUB)
Norma di riferimento per il reato di abusiva attività finanziaria; la Corte condivide la motivazione che l'attività di concessione di finanziamenti in modo continuativo e con modalità professionali integra la fattispecie.
Richiamata nella parte relativa ai riscontri delle dichiarazioni: la Corte ricorda che la mancanza di riscontri esterni non esclude la rilevanza delle dichiarazioni della persona coinvolta, purché valutate nel contesto.
Massime di principio
- In sede di legittimità il sindacato è limitato: la Cassazione verifica solo la presenza di un apparato argomentativo logico e l'assenza di manifesta illogicità; non può riesaminare i fatti o la credibilità se non in presenza di macroscopiche contraddizioni.
- Le dichiarazioni delle persone offese possono costituire gravi indizi se valutate congiuntamente ad altri riscontri (intercettazioni, video, fotografie, documentazione scritta, servizi di osservazione).
- Le intercettazioni e la loro interpretazione costituiscono valutazione di merito: sono sindacabili in Cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della loro valutazione.
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche in assenza di appartenenza a un'associazione mafiosa, quando la condotta sia oggettivamente idonea a evocare la forza intimidatrice tipica dei sodalizi mafiosi; non è necessario che la minaccia sia esplicita.
- Per il pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.) è necessaria una prognosi concreta e attuale, fondata su elementi relativi alla personalità dell'indagato, alle modalità del fatto e alle sue condizioni di vita.
- Per reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 opera una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere; per superarla occorrono elementi specifici che dimostrino la sufficienza di misure alternative.
- L'uso del controllo elettronico (braccialetto) può essere idoneo a prevenire l'evasione ma non sempre impedisce la ripresa di contatti illeciti o la reiterazione di reati se questi possono svolgersi anche dal domicilio; il giudice deve motivare l'inidoneità delle misure alternative quando necessario.
- Nella difesa in sede di riesame è fondamentale indicare concretamente quali sono le incongruenze o i riscontri contrari presenti nel provvedimento impugnato: deduzioni generiche non sono idonee a dimostrare la manifesta illogicità della motivazione.
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