Cassazione Penale, Sentenza n. 5916/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeI ricorrenti hanno rinunciato al ricorso il 25/10/2023. Il giudice ha dichiarato i ricorsi inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., conseguentemente non ha esaminato nel merito le doglianze sulla incompetenza territoriale né la questione costituzionale proposta. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di patteggiamento emessa dal G.i.p. di Ravenna il 30/03/2023 che aveva applicato a Denis la pena di anni 3 di reclusione e euro 8.900,00 di multa e a Hajdar la pena di 1 anno e 10 mesi di reclusione e euro 8.000,00 di multa per reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. La difesa lamentava principalmente: (i) la mancata applicazione della declaratoria di incompetenza territoriale per i due ricorrenti, nonostante il medesimo giudice avesse dichiarato incompetente per territorio un terzo coimputato nella stessa data; (ii) la mancata applicazione della diminuzione prevista dall'art. 442-bis c.p.p. nella sua nuova formulazione e prospettava la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 444 c.p.p. (ex artt. 3, 25 e 27 Cost.) nella parte in cui non prevede un'ulteriore riduzione di 1/6 in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90
Indica i reati relativi agli stupefacenti contestati agli imputati; la Corte non è però entrata nel merito della qualificazione del fatto, avendo dichiarato inammissibili i ricorsi per rinuncia.
art. 442-bis cod. proc. pen.
La difesa ha invocato la nuova fattispecie come possibile diminuente applicabile al patteggiamento; il giudice non ha pronunciato interpretazione sostanziale della norma perché l'inammissibilità per rinuncia ha impedito l'esame del merito.
Norma sul giudizio immediato/patteggiamento cui la difesa ha prospettato un'attribuzione costituzionale di illegittimità nella parte relativa alla riduzione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione; la questione non è stata esaminata in ragione della rinuncia al ricorso.
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Applicata dalla Corte per dichiarare i ricorsi inammissibili in seguito alla rinuncia degli imputati: la rinuncia determina l'inammissibilità dell'impugnazione e comporta la condanna alle spese processuali e alla somma stabilita a favore della Cassa delle ammende.
artt. 3, 25, 27 Cost.
Articoli della Costituzione invocati nella prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 c.p.p.; non sono stati valutati nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione rende il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p. e impedisce l'esame delle questioni proposte; pertanto, prima di rinunciare è cruciale valutare se vi siano questioni di rilevanza autonoma da preservare.
- La declaratoria di incompetenza territoriale pronunciata per un coimputato in una fase processuale non si trasferisce automaticamente agli altri imputati: occorre che la competenza venga specificamente eccepita e dichiarata per ciascuno, salvo che non sussistano profili di connessione che la rendano necessaria per tutti.
- Le questioni costituzionali o di interpretazione normativa relative alla misura della pena o alle conseguenze del patteggiamento devono essere sollevate e coltivate prima di rinunciare alle impugnazioni; la rinuncia priva il giudice della possibilità di pronunciarsi su tali questioni.
- In sede di patteggiamento la riduzione di pena e l'applicazione di eventuali diminuenti dipendono dall'espressa applicazione della norma nel provvedimento; se non si ottiene la riduzione desiderata, l'azione correttiva va intrapresa tempestivamente e non può essere chiusa con una successiva rinuncia all'impugnazione.
- La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia può comportare l'obbligo di sostenere le spese processuali e il pagamento di somme (es. a favore della Cassa delle ammende); pertanto, la strategia difensiva deve considerare anche tali conseguenze economiche.
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