Cassazione Civile, Ordinanza n. 31889/2022 del 28/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un'intimazione di pagamento e delle cartelle presupposte, che il contribuente assumeva non essergli state notificate. In appello la Commissione tributaria regionale ha respinto il gravame ritenendo provata la regolare notificazione delle cartelle sulla base di documentazione prodotta dall'agente della riscossione nel giudizio di appello. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR avesse deciso utilizzando documenti che non potevano considerarsi ritualmente prodotti: essi erano stati depositati tardivamente già in primo grado, in un momento in cui l'agente della riscossione si era costituito oltre il termine previsto dall'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992. La censura mirava dunque a negare l'utilizzabilità in appello di quella documentazione e, per conseguenza, la prova della notificazione delle cartelle.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha affermato che, nel processo tributario, i fascicoli di parte confluiscono definitivamente nel fascicolo d'ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza e non possono essere ritirati; pertanto la documentazione depositata tardivamente in primo grado, una volta acquisita al fascicolo processuale, è utilizzabile in appello, purché sia stata depositata entro il termine perentorio di cui all'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, termine applicabile anche al giudizio di appello. Poiché nel caso concreto il rispetto di tale termine in appello non era stato contestato, la CTR aveva legittimamente fondato la decisione su quella documentazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
norma richiamata per la trattazione camerale non partecipata del ricorso per cassazione
art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992
stabilisce il termine perentorio di deposito della documentazione nel processo tributario; il suo rispetto è rilevante anche in appello
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
consente la produzione di documenti in appello nel processo tributario nei limiti ritenuti dalla Corte compatibili con il regime di acquisizione degli atti al fascicolo
art. 25 d.lgs. n. 546 del 1992
i fascicoli di parte restano inseriti nel fascicolo d'ufficio fino al passaggio in giudicato e la documentazione ivi contenuta è utilizzabile nei gradi successivi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel processo tributario la documentazione depositata nel fascicolo di parte e acquisita al fascicolo d'ufficio resta utilizzabile anche nei gradi successivi sino al passaggio in giudicato, senza che la parte possa ritirarla.
- La documentazione tardivamente prodotta in primo grado può essere valorizzata in appello se risulta acquisita al fascicolo processuale e se il deposito è avvenuto entro il termine perentorio previsto dall'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, termine applicabile anche al giudizio di appello.
- Ai fini dell'impugnazione di cartelle e intimazioni di pagamento, la prova della rituale notificazione può essere desunta dalla documentazione ritualmente acquisita agli atti, anche se prodotta nel corso del giudizio di merito secondo le regole del processo tributario.
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