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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37632/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per il reato di evasione. La difesa articolava quattro censure principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo, sostenendo che l'allontanamento era volto a farsi arrestare (stato d'animo dell'imputato, chiamata ai Carabinieri per essere preso in consegna); 2) e 3) censura della negata applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e contestazione della qualificazione della recidiva; 4) conflitto tra dispositivo e motivazione in primo grado sul riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla configurazione alternativa dell'ipotesi attenuata di cui al comma 4 dell'art. 385 c.p., con richiesta di chiarimento e riduzione di pena.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto parte del ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per un nuovo giudizio. In particolare: ha confermato che la responsabilità per evasione era sostenuta da fatti concreti (la Corte di merito correttamente aveva ricostruito l'allontanamento e il comportamento successivo dell'imputato); ma ha rilevato gravi vizi motivazionali sull'accertamento della recidiva, sulla contraddittorietà tra dispositivo e motivazione in tema di attenuanti generiche e possibile applicazione dell'attenuante speciale del comma 4 dell'art. 385 c.p., e sulla valutazione dell'inapplicabilità dell'art. 131-bis c.p. Ha dunque disposto il rinvio perché la Corte territoriale rivaluti, alla luce delle indicazioni fornite: 1) la ricorrenza o meno della recidiva e le ragioni concrete che giustificano tale qualificazione; 2) il corretto inquadramento delle attenuanti generiche e l'eventuale configurabilità dell'attenuante di cui al comma 4 dell'art. 385 c.p.; 3) l'eventuale applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., tenendo conto che un solo precedente non configura l'abitualità ostativa per la non punibilità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte richiama che la causa di non punibilità può essere esclusa dall'abitualità dell'autore, ma secondo la giurisprudenza di legittimità (S.U. Tushaj) l'abitualità ostativa si configura solo con almeno due illeciti della stessa indole successivi al reato in esame; un solo precedente non basta a escludere l'art. 131-bis.

  • art. 385 cod. pen., comma 4

    La decisione di merito aveva richiamato l'attenuante speciale del comma 4; la Corte di legittimità dispone che la configurabilità di tale attenuante vada nuovamente valutata in sede di rinvio dato l'inintellegibile percorso argomentativo della motivazione appellata.

  • artt. 544 comma 1 e 545 commi 1 e 2 cod. proc. pen.

    Richiamati come norme di processo relative alla formazione della sentenza: la Corte sottolinea il problema del contrasto tra dispositivo e motivazione quando entrambi sono parte di un unico documento.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Citato come possibile strumento per correggere il dispositivo sulla base della motivazione se dispositivo e motivazione sono contestuali; tuttavia la Corte osserva che non può essere usato per sanare contraddizioni radicali sull'essenza della decisione.

  • S.U., Sentenza n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)

    Giurisprudenza di legittimità sulla nozione di abitualità rilevante ai fini dell'esclusione dell'art. 131-bis: occorrono almeno due illeciti della stessa indole oltre al fatto oggetto di giudizio.

  • Sez.4, n. 48766 del 24/10/2019 (Pelusi)

    Richiamata per il principio secondo cui, quando dispositivo e motivazione sono redatti e pubblicati contestualmente, è possibile integrare o interpretare il dispositivo alla luce della motivazione; la Corte però avverte che tale principio non vale se la contraddittorietà è insanabile.

  • Sez.3, n. 40542 del 18/4/2014

    Giurisprudenza richiamata per affermare che la prevalenza della motivazione sul dispositivo non può sanare una radicale contraddittorietà che impedisca di comprendere la reale volontà del giudice.

  • art. 597i comma 41 cod. proc. pen.

    Citazione testuale presente nel provvedimento (probabile refuso indicante disposizioni processuali sulla pronuncia di rinvio e revisione del trattamento sanzionatorio); la Corte ricorda che in sede di rinvio può essere esaminata d'ufficio la diversa qualificazione del fatto e delle attenuanti.

Massime di principio

  • La mera affermazione in motivazione di un fatto attenuante non può prevalere se vi è una contraddizione insanabile tra dispositivo e motivazione: in tal caso è necessario l'annullamento e il rinvio per chiarire la reale volontà del giudice.
  • Quando dispositivo e motivazione sono redatti e pubblicati contestualmente, è possibile integrare l'uno con l'altra; tuttavia, se la contraddizione incide sull'essenza della decisione (soprattutto sul trattamento sanzionatorio), non si può risolvere interpretando a favore di una parte senza nuovo accertamento.
  • Per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. l'abitualità ostativa richiede, secondo la giurisprudenza di legittimità, almeno due illeciti della stessa indole oltre al reato in esame: un solo precedente non esclude automaticamente la causa di non punibilità.
  • Nella valutazione della sussistenza del dolo per il reato di evasione rilevano non solo le dichiarazioni dell'imputato ma il complesso delle condotte (es. avvertire i Carabinieri, dirigersi verso di loro): il fatto che l'imputato volesse farsi arrestare può essere considerato, ma non annulla automaticamente la rilevanza penale dell'allontanamento se emerga la volontà di sottrarsi alla misura.
  • La presenza degli organi di polizia e la direzione verso di essi possono ridurre l'offensività oggettiva del comportamento e devono essere valutate nella determinazione del disvalore dell'azione.
  • In caso di doglianze sulla qualificazione della recidiva, il giudice deve motivare specificamente perché i precedenti, alla luce delle circostanze concrete, aumentino la riprovazione sociale della condotta e giustifichino la recidiva rilevante.

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