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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25473/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato separatamente una cartella di pagamento e un preavviso di fermo amministrativo emessi a seguito di controllo automatizzato sull'IVA dell'anno d'imposta 2005. I ricorsi erano stati accolti in primo grado. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva riunito i gravami, dichiarando improcedibile l'appello dell'Agenzia delle entrate e accogliendo quello dell'agente della riscossione. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza per violazione degli artt. 16, comma 5, e 51 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il proprio appello non era improcedibile perché era stato comunque spedito entro il termine breve: la notifica della sentenza di primo grado faceva scadere il termine il 4 luglio 2010, che cadeva di domenica, con conseguente proroga al lunedì 5 luglio 2010; il plico era stato consegnato all'agente postale proprio il 5 luglio e notificato il giorno successivo. La censura mirava dunque a far dichiarare tempestivo l'appello e a rimuovere la pronuncia di improcedibilità.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il motivo unico. Ha affermato che, essendo il termine breve scaduto di domenica, operava la proroga al primo giorno non festivo ex art. 155, comma 4, c.p.c.; poiché la notificazione a mezzo posta si considera perfezionata per il notificante alla data di spedizione ex art. 16, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, la consegna del plico all'ufficio postale il 5 luglio 2010 rendeva tempestivo l'appello dell'Agenzia. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione"

    Per le notificazioni a mezzo posta rileva, ai fini del perfezionamento nei confronti del notificante, la data di consegna del plico all'agente postale.

  • art. 51 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come norma violata in relazione alla tempestività dell'appello nel processo tributario.

  • art. 155, comma 4, c.p.c.

    Se la scadenza di un termine processuale cade in giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la tempestività dell'impugnazione notificata a mezzo posta si valuta avendo riguardo alla data di spedizione del plico, non a quella di ricezione da parte del destinatario.
  • Quando il termine breve per impugnare scade in un giorno festivo, esso è automaticamente prorogato al primo giorno non festivo successivo.
  • La declaratoria di improcedibilità dell'appello è erronea se l'atto risulta spedito entro il termine processuale, come prorogato ex lege, anche se la notifica al destinatario avviene il giorno successivo.
  • In sede di legittimità, la sentenza che abbia erroneamente ritenuto tardiva un'impugnazione tempestiva deve essere cassata con rinvio per nuovo esame nel merito processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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