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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19956/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Napoli che, in sede di esecuzione, ha riconosciuto il vincolo della continuazione solo tra alcune sentenze e lo ha rigettato per altre. Il ricorrente lamentava violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. per mancata e incompleta valutazione delle sentenze allegate: a suo avviso il giudice non avrebbe riconosciuto gli indici sintomatici della unitaria deliberazione criminosa (omogeneità dei reati come espressione di medesima strategia, contiguità spaziale, modalità esecutive comuni riconducibili all'uso della forza intimidatrice del clan Cesarano, omogeneità del ruolo del ricorrente), e non avrebbe tenuto conto dei lunghi periodi di detenzione che avrebbero spiegato i lassi temporali tra gli episodi. Ha quindi chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione fra tutti i reati contestati.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi palesemente infondati. Ha richiamato il principio secondo cui grava sul condannato l'onere di allegare elementi specifici e concreti indicanti una preventiva programmazione unitaria dei reati; non è sufficiente la mera contiguità cronologica o l'identità/analogia dei titoli di reato. Nel caso concreto il giudice dell'esecuzione ha correttamente valorizzato l'ampissimo intervallo temporale (oltre venti anni tra il tentato omicidio del 1996 e i fatti contestati fino al 2023), la diversa natura e le modalità dei reati (tentato omicidio senza aggravante mafiosa in epoca anteriore, estorsione, associazione mafiosa in periodi diversi), e l'assenza di elementi concreti che provassero una ideazione unitaria. Il ricorso è stato ritenuto generico e meramente rivalutativo; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 comma 1 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    La continuazione richiede che i reati successivi risultino attuazione di un programma criminoso unitario delineato, almeno a grandi linee, nella mente dell'agente già dalla commissione del primo reato; è onere del ricorrente allegare indici esteriori, specifici e concreti, della preventiva programmazione unitaria.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nell'impugnazione; la Corte ha ritenuto che non sia stata violata nella misura in cui la decisione impugnata è motivata e non viziata da errori di diritto rispetto alla disciplina della continuazione.

  • art. 7 legge n. 203/1991

    Rilevato che il tentato omicidio del 1996 non era stato contestato con l'aggravante prevista da tale norma all'epoca dei fatti; la diversa qualificazione del reato è elemento che limita la ricostruzione di un disegno unitario.

  • art. 616 comma 1 cod. proc. pen.

    Base normativa per la condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende a carico del ricorrente per ricorso dichiarato inammissibile e palesemente infondato.

Massime di principio

  • L'onere della prova circa la unitarietà di un disegno criminoso grava sul condannato che invoca la continuazione: occorrono elementi esteriori, specifici e concreti indicanti la preventiva programmazione dei reati.
  • La mera contiguità temporale o l'identità/analogia dei titoli di reato non sono sufficienti per dimostrare la continuazione; tali indici sono sintomatici ma non decisivi.
  • Un consistente intervallo temporale tra reati pesa fortemente contro il riconoscimento della continuazione, salvo che non venga dimostrata una valida ragione che giustifichi la frazionata attuazione di un medesimo progetto criminoso (es. ordine strutturato del gruppo, direttive riprese dopo periodi di impossibilità materiale).
  • Modifiche significative nella modalità esecutiva, nella natura del reato o nella qualificazione aggravante (es. assenza/presenza dell'aggravante mafiosa) ostano al riconoscimento di un disegno unitario, se non adeguatamente motivate con elementi concreti.
  • Periodi di detenzione non spiegano automaticamente la continuità ideativa: anzi, la detenzione può rafforzare l'argomento contrario salvo che non si producano elementi che colleghino i reati come espressione di un medesimo progetto preordinato.
  • In sede di impugnazione è necessario confrontarsi specificamente con i punti di motivazione del giudice e indicare profili concreti di illogicità o omissione; le doglianze generiche o la sola rivalutazione dei fatti sono normalmente inammissibili.

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