Cassazione Penale, Sentenza n. 559/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti proponevano ricorso per Cassazione lamentando (1) vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale avesse fornito una motivazione meramente apparente; (2) vizio di motivazione per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, perché i giudici non avrebbero adeguatamente valutato gli elementi rilevanti ex art. 133 c.p. e avrebbero escluso il beneficio anche in ragione di una successiva archiviazione per particolare tenuità del fatto riferita a un episodio della medesima specie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il vizio di motivazione: la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato l'esclusione delle attenuanti generiche richiamando la rilevanza dell'intensità del dolo, le modalità collaudate dell'azione e la mancanza di reale resipiscenza (il portafogli era stato restituito solo dopo insistenze degli operanti). Sul secondo motivo lo ha dichiarato inammissibile perché le questioni relative alla sospensione condizionale non erano state dedotte in appello (e pertanto non potevano essere censurate in Cassazione), richiamando anche il principio secondo cui il diniego della sospensione condizionale può essere implicito nella motivazione del diniego delle attenuanti quando si richiamano profili di pericolosità. Ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuna alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Fornisce l'elenco di elementi rilevabili per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte rileva che il giudice del merito può prenderne in considerazione anche un solo elemento ritenuto prevalente e che il suo giudizio di fatto è insindacabile in Cassazione salvo contraddittorietà.
art. 62-bis cod. pen. (riforma con d.l. 23/05/2008, n.92, conv. 24/07/2008, n.125)
Dopo la riforma non è più sufficiente la sola incensuratezza per il riconoscimento delle attenuanti generiche; occorrono elementi di segno positivo valutabili dal giudice.
Citato quale norma il cui mancato riconoscimento era dedotto in appello dalle ricorrenti, ma la Cassazione non ha ritenuto autonomamente ricorribile la questione relativa alla sospensione condizionale non dedotta in appello.
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Riguarda il potere del giudice d'appello di esercitare d'ufficio taluni benefici; la Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui l'imputato non può lamentare in Cassazione la mancata applicazione di un beneficio non richiesto in appello.
Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018 (massima giurisprudenziale richiamata)
Conferma il principio che l'imputato non può dolersi in Cassazione della mancata concessione di un beneficio non richiesto in sede di appello; il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare lo ius superveniens solo se il beneficio viene esercitato d'ufficio, ma la mancata richiesta impedisce la censura in Cassazione.
Massime di principio
- Il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche è in prevalenza un giudizio di fatto del giudice del merito e la Cassazione lo sindaca solo in presenza di motivazione contraddittoria o manifestamente illogica.
- Per il riconoscimento o meno delle attenuanti generiche il giudice può motivare la decisione richiamando anche un solo elemento ritenuto prevalente tra quelli indicati dall'art. 133 c.p.; la mera incensuratezza non è più di per sé sufficiente dopo la riforma del 2008.
- La mancata concessione della sospensione condizionale della pena può essere implicitamente giustificata dal diniego delle attenuanti generiche se la motivazione evidenzia profili di pericolosità o la mancanza di elementi positivi.
- Non si può sollevare in Cassazione una censura relativa a un beneficio (es.: sospensione condizionale) che non sia stato richiesto o dedotto nel corso del giudizio di appello: le doglianze devono essere proposte tempestivamente nei gradi in cui il potere di incidere sul provvedimento è esercitabile.
- In casi di furto con destrezza compiuto con modalità ripetute o organizzate, la corte tende a valorizzare l'intensità del dolo e la 'collaudatezza' del modus operandi come elementi ostativi alle attenuanti.
- Per migliorare le probabilità di ottenere attenuanti o benefici, l'imputato dovrebbe documentare elementi di resipiscenza, fatti nuovi positivi o circostanze attenuanti specifiche e formulare esplicite richieste di benefici anche in appello.
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