Cassazione Penale, Ordinanza n. 02375/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, rilevando che le censure prospettate riguardavano profili di motivazione sulla responsabilità non deducibili, poiché contrastanti con l'accordo intervenuto tra le parti e con il concordato sanzionatorio aderito dallo stesso imputato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma. Dal testo emerge che il ricorso censurava l'"omessa motivazione in punto di responsabilità", nonostante la decisione impugnata fosse il risultato di un accordo tra le parti e di un concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso imputato, con conseguente presupposto del suo consenso in relazione al reato contestato. La Corte ha ritenuto tali doglianze non deducibili perché incompatibili con il concordato sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Richiamato come norma incriminatrice del reato oggetto del concordato sanzionatorio; la Corte lo menziona per evidenziare che il consenso dell'imputato sul trattamento sanzionatorio si riferiva a tale fattispecie.
art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990
Richiamato unitamente all'art. 73, comma 1, come parte della contestazione penale oggetto dell'accordo sanzionatorio.
Norma implicitamente applicata nella condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando propone censure non deducibili perché incompatibili con un concordato sanzionatorio cui l'imputato ha aderito consapevolmente.
- In presenza di accordo tra le parti sul trattamento sanzionatorio, non sono proponibili doglianze che presuppongano una contestazione della responsabilità incompatibile con il consenso prestato dall'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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