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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28595/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La ricorrente era stata condannata nei gradi di merito per peculato in relazione alla gestione dei fondi di un ATO operante nel settore dei rifiuti nella provincia di Messina. Secondo l'imputazione, pur essendo dipendente comunale con contratto a progetto presso l'ATO e addetta alla gestione e al controllo di forniture, servizi finanziari e liquidazione degli stipendi, avrebbe approfittato della disponibilità dei conti bancari e dell'home banking per appropriarsi di circa 71.000 euro, anche tramite duplicazione di accrediti stipendiali su conti a lei intestati. Con il ricorso si deduceva, in sintesi, violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualifica di incaricato di pubblico servizio, sostenendosi che le mansioni svolte erano meramente esecutive e non implicavano funzioni pubblicistiche né poteri dispositivi sulle somme; si contestava inoltre la riconducibilità del fatto al peculato, prospettando piuttosto truffa o appropriazione indebita, e si deduceva la prescrizione parziale di alcuni episodi già maturata prima della sentenza di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha escluso che la ricorrente rivestisse la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ritenendo che le attività concretamente svolte all'interno della società in house/ATO fossero atti interni di gestione, di rilievo meramente privatistico, non direttamente collegati all'espletamento del servizio pubblico di raccolta e gestione dei rifiuti. Di conseguenza ha derubricato il fatto da peculato ad appropriazione indebita ex art. 646 c.p. e, poiché le condotte contestate risalivano al periodo 2011-2014, ha ritenuto il reato estinto per prescrizione. La sentenza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.

    Richiamato per definire il peculato e per sottolineare che la condotta di appropriazione è riferita genericamente a denaro o cosa mobile altrui, ma presuppone la strumentalità con l'esercizio della funzione o del servizio pubblico.

  • art. 358 c.p.

    Usato per stabilire che la qualifica di incaricato di pubblico servizio dipende dal criterio oggettivo-funzionale e dall'attività concretamente svolta, non dalla sola natura pubblica dell'ente.

  • art. 357 c.p.

    Richiamato in parallelo all'art. 358 c.p. per ribadire che la qualifica pubblicistica dipende dal contenuto dell'attività, disciplinata da norme di diritto pubblico.

  • art. 646 c.p.

    Norma di riqualificazione del fatto una volta esclusa la qualifica pubblicistica; la Corte qualifica la condotta come appropriazione indebita.

  • artt. 200 e seg. d.lgs. n. 152 del 2006

    Richiamati per descrivere la disciplina degli ATO nel settore rifiuti e la loro organizzazione in ambiti territoriali ottimali con partecipazione degli enti territoriali.

Massime di principio

  • La natura pubblicistica dell'ente di appartenenza non determina automaticamente la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in capo a chi vi opera: occorre verificare in concreto l'attività svolta dall'agente secondo un criterio oggettivo-funzionale.
  • Il dipendente di una società in house o di un ente formalmente privato può essere incaricato di pubblico servizio solo se svolge attività direttamente correlate al servizio pubblico affidato o ad esso ausiliarie o strumentali; restano escluse le attività interne di mera gestione societaria o di rilievo privatistico.
  • Il mero maneggio di denaro proveniente da fondi pubblici non basta a fondare la qualifica pubblicistica dell'agente, se la disponibilità delle somme deriva da funzioni interne di pagamento o gestione amministrativa non strettamente connesse al servizio pubblico.
  • Quando viene esclusa la qualifica pubblicistica, l'appropriazione di somme altrui realizzata nell'ambito di rapporti interni all'ente va riqualificata secondo la fattispecie comune di appropriazione indebita, se ne ricorrono gli elementi.
  • In presenza di derubricazione del reato e di condotte ormai risalenti nel tempo, la Corte può dichiarare l'estinzione per prescrizione e annullare senza rinvio la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MateriePeculatoAppropriazione indebitaImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati contro la PAReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

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