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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08770/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola conforme ai requisiti dell'art. 390 c.p.c., e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Non ha pronunciato sulle spese, perché le parti ne avevano concordato la compensazione integrale. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il proprio orientamento conforme.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (parte contrattuale)

La controversia

Due soggetti hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva respinto il loro gravame avverso la decisione del Tribunale di Civitavecchia. In primo grado era stato dichiarato risolto, per grave inadempimento di uno dei contraenti, un contratto stipulato il 5 novembre 2004, con condanna alla restituzione, in favore delle controparti, della somma di euro 150.000,00. Dopo la fissazione dell'adunanza camerale, i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso; l'atto era sottoscritto anche per adesione dai controricorrenti, con richiesta di compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ.

    La rinuncia al ricorso, se validamente proposta e sottoscritta anche per adesione dalle controparti, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È inapplicabile, infine, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia conforme ai requisiti di legge, non opera il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012

    La disposizione richiamata è quella che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, ritenuto inapplicabile nel caso di rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, ove rispetti i requisiti formali dell'art. 390 c.p.c. e sia accettata/aderita dalle altre parti, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Quando le parti concordano la compensazione integrale delle spese in occasione della rinuncia al ricorso, la Corte può dichiarare l'estinzione senza provvedere sulle spese.
  • L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia validamente perfezionata esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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