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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8087/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di Appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di riconoscere il vincolo di continuazione tra reati giudicati in Italia e un reato giudicato con sentenza spagnola riconosciuta in Italia (ai sensi degli artt. 731 e 735 c.p.p.). Sosteneva che l'elenco delle finalità del riconoscimento contenuto nell'art. 12 c.p. non fosse tassativo, richiedendo un'interpretazione estensiva o, in alternativa, la sollevazione di una questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.; richiamava inoltre l'art. 16 d.lgs. 161/2010 e altre norme che, a suo dire, equiparerebbero gli effetti della sentenza straniera a quelli di una sentenza interna anche quanto alla continuazione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato il consolidato principio secondo cui la continuazione è inapplicabile "in executivis" tra un reato giudicato in Italia e un reato giudicato con sentenza straniera riconosciuta in Italia, perché il riconoscimento ha finalità esclusivamente esecutive e non consente un sindacato di merito sulla decisione straniera; applicare la continuazione implicherebbe una modifica del trattamento sanzionatorio e un sindacato di merito non consentito dall'ordinamento (art. 735 c.p.p., art. 696-quinquies c.p.p.). La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata, richiamando l'ordinanza n. 72/1997 della Corte costituzionale e ribadendo che solo il legislatore può estendere gli effetti del riconoscimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 12 cod.pen.

    Elenca le finalità del riconoscimento delle sentenze penali straniere; la Corte lo interpreta come un elenco non ampliabile per interpretazione giudiziale, da considerare limitativo rispetto agli effetti che il riconoscimento può produrre

  • art. 735 cod.proc.pen.

    Prevede la valutazione della conformità della pena al diritto interno e la conversione della pena straniera in una pena prevista dall'ordinamento italiano ai soli fini dell'esecuzione; non autorizza il riesame del merito della decisione straniera

  • art. 696-quinquies cod.proc.pen. (introdotto dal d.lgs. n. 149/2017)

    l'autorità giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari degli altri Stati membri senza sindacarne le ragioni di merito, salvo che sia altrimenti previsto

    Impedisce il sindacato di merito sulle decisioni straniere riconosciute nell'UE, rafforzando il divieto di applicare la continuazione che richiederebbe valutazioni di merito

  • art. 3 d.lgs. n. 73/2016

    Estende la possibilità di valutazione alle sentenze straniere non riconosciute in specifiche procedure comunitarie, ma senza superare i limiti posti dall'art. 12 cod.pen. in ordine alle finalità del riconoscimento

  • art. 16 d.lgs. n. 161/2010

    Ha esteso alcuni effetti esecutivi (indulto, amnistia, grazia) alle sentenze straniere riconosciute, ma non autorizza la revisione del merito o la modifica della decisione straniera tramite istituti come la continuazione

  • artt. 731 e 735 cod.proc.pen.

    Norme richiamate relative al riconoscimento delle sentenze penali straniere e all'esecuzione in Italia; sottolineano la natura esecutiva del riconoscimento e il divieto di sindacare il merito

  • art. 671 cod.proc.pen.

    Prevede la disciplina dell'applicazione in executivis della continuazione con il richiamo al fatto che non sia stata esclusa dal giudice della cognizione; la Corte segnala che non può essere usato per invadere il giudicato estero

  • art. 696 cod.proc.pen.

    Richiamato in quanto principio di regolazione dei rapporti con autorità straniere; la giurisprudenza sottolinea la prevalenza delle convenzioni e dei limiti pattizi nelle relazioni internazionali

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nella prospettata questione di legittimità costituzionale (principio di uguaglianza); la Corte ha ritenuto non fondata la violazione, perché il trattamento diverso deriva dalla diversa natura della condanna straniera eseguita in Italia

  • art. 24 Cost.

    Richiamato rispetto al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto infondata la censura, ritenendo che il riconoscimento per esecuzione non lede il diritto di difesa relativo al merito della decisione straniera

Massime di principio

  • Il riconoscimento di una sentenza penale straniera in Italia ha finalità esclusivamente esecutive e non autorizza un sindacato di merito sulla decisione straniera; pertanto non è possibile applicare, in fase esecutiva, istituti che comportino una valutazione di merito (es. la continuazione) tra reati giudicati in Stati diversi
  • La conversione della pena straniera in una pena italiana ai fini dell'esecuzione non equivale a una revisione o a un incremento della pena: le modifiche che implichino una diversa determinazione sanzionatoria spettano al giudice dello Stato che ha emesso la decisione
  • Benefici esecutivi (indulto, amnistia, grazia, benefici penitenziari) possono essere riconosciuti alla sentenza straniera che è eseguita in Italia, purché ciò non comporti un sindacato di merito o una modifica della decisione straniera
  • Eventuali ampliamenti degli effetti del riconoscimento che permettano di intervenire sul merito richiedono un intervento normativo o convenzionale specifico; la giurisprudenza e la Corte costituzionale hanno già escluso difetti di costituzionalità delle norme vigenti in proposito
  • Se si ritiene che vi siano profili di disparità o violazione dei diritti fondamentali, la via corretta non è l'estensione per interpretazione delle finalità del riconoscimento, ma l'azione normativa o il ricorso davanti alle autorità dello Stato emittente della sentenza

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