Sentenza del 18/12/2015 n. 25508 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda tre avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2005, 2006 e 2007, per un immobile concesso in comodato gratuito alla Fondazione Comunità D.T. (Onlus), che lo utilizzava per attività di promozione, educazione e assistenza agli studenti universitari. La ricorrente sosteneva che spettasse l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, nonostante l’utilizzo materiale fosse del comodatario, in ragione della natura non commerciale di entrambi gli enti, della comunanza delle finalità istituzionali e del loro stretto rapporto strumentale. Contestava inoltre la regolarità della notifica degli avvisi e la loro motivazione. In Cassazione ha insistito soprattutto sulla rilevanza del rapporto tra concedente e comodatario ai fini dell’esenzione.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il giudice d’appello non potesse escludere l’esenzione per il solo fatto che l’immobile fosse utilizzato da un soggetto diverso dal possessore: doveva verificare concretamente la natura non commerciale dei due enti, la comunanza delle finalità istituzionali, la stretta strumentalità tra loro e la concessione gratuita del bene. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti; la Corte ha comunque precisato che l’art. 59, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 446/1997 non costituisce norma di interpretazione autentica né impone un’interpretazione diversa dell’esenzione. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, anche per le spese. Non è stata quindi riconosciuta definitivamente l’esenzione: il giudice di rinvio dovrà accertare i presupposti fattuali.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. i)
Sicchè la sentenza impugnata non poteva fermarsi ad una "osservazione esterna" per definire correttamente l'area di applicazione di detta norma alla fattispecie concreta sottoposta a giudizio, limitandosi a risolvere la questione con il solo riferimento alla circostanza dell'utilizzo del bene da parte di un soggetto diverso dall'ente possessore.
L’utilizzo diretto da parte dell’ente possessore è il criterio generalmente seguito, ma non può essere applicato in modo automatico senza esaminare la sostanza del rapporto tra possessore e utilizzatore. In caso di comodato gratuito tra enti non commerciali legati da una stretta strumentalità e impegnati nelle medesime finalità agevolate, occorre verificare concretamente se ricorrano i presupposti dell’esenzione.
D.P.R. n. 917/1986, art. 87, comma 1, lett. c)
La disposizione è richiamata per qualificare entrambi gli enti coinvolti come enti non commerciali, elemento fattuale rilevante, insieme agli altri indicati dalla Corte, per l’esame dell’eventuale esenzione. La Cassazione non ha però accertato definitivamente che tale requisito fosse sufficiente a riconoscerla.
D.Lgs. n. 446/1997, art. 59, comma 1, lett. c)
Il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. c), non ha, secondo la Corte costituzionale, introdotto una norma di interpretazione autentica e imposto una interpretazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), diversa da quella adottata dalla Corte di cassazione nella propria giurisprudenza e che qui è già stata ricordata.
La disposizione non ha valore di interpretazione autentica dell’esenzione ICI e non ha imposto di superare l’orientamento giurisprudenziale sull’utilizzazione diretta; resta però necessario valutare in concreto le particolari relazioni tra gli enti e le modalità di utilizzo del bene.
Massime di principio
- Se un immobile esente è concesso a un soggetto diverso dal proprietario, la sola diversità dell’utilizzatore non consente sempre di escludere l’agevolazione: occorre distinguere il caso da locazioni o concessioni che attribuiscano al possessore un’utilità economica o separino l’uso dalle sue finalità istituzionali.
- Nel caso di comodato gratuito tra enti non commerciali, sono rilevanti la comunanza delle finalità istituzionali, la stretta strumentalità tra gli enti e l’effettiva destinazione del bene all’attività agevolata; tali elementi devono essere accertati dal giudice e non si presumono automaticamente.
- La decisione di cassazione con rinvio non riconosce in via definitiva l’esenzione: stabilisce i criteri di valutazione e rimette al giudice di rinvio l’accertamento dei fatti necessari.
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