Sentenza n. 2502/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e condannato il Ministero all’accredito di euro 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, n. 238 del 4 marzo 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a beneficiare della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire la Carta e ad accreditarvi complessivamente euro 2.500,00. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione. Il Ministero non si è costituito. Il giudice ha verificato che la sentenza era stata notificata presso la sede dell’ente il 30 luglio 2025, che era passata in giudicato, come attestato il 14 gennaio 2026, e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di adottare ogni atto necessario per dare completa esecuzione al giudicato e corrispondere alla ricorrente le somme dovute, entro 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Sono state escluse le spese di lite liquidate nel giudizio presupposto, poiché distratte in favore dei difensori, estranei al giudizio di ottemperanza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di insediarsi previa richiesta della ricorrente e di compiere tutte le operazioni necessarie, inclusa l’eventuale allocazione della somma in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non sono stati ritenuti impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Il commissario dovrà trasmettere al TAR una relazione dettagliata sugli adempimenti compiuti e non avrà diritto a compenso, ritenendosi l’attività compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla Carta elettronica riconosciuto alla docente dalla sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza a decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle previste da tale legge.
art. 1, comma 777, lettera l), legge n. 208/2015
La disposizione è richiamata quale norma che ha previsto l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicato analogicamente quanto alla gratuità dell’incarico commissariale.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato ha condannato un’amministrazione statale al pagamento o all’attribuzione di somme e sono decorsi i termini previsti per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, può ordinare all’amministrazione di adottare tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione entro un termine determinato.
- L’esecuzione del giudicato relativo a una condanna pecuniaria comprende, ove necessario, anche l’allocazione della somma in bilancio e lo svolgimento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato; l’amministrazione deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando l’esercizio dei suoi poteri alla richiesta dell’interessato e all’attestazione della scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
- Il commissario ad acta individuato in un dirigente dell’amministrazione inadempiente non ha diritto a un compenso separato quando l’attività commissariale rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche a condanne pecuniarie diverse da quelle cui la norma è direttamente riferita.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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