Cassazione Civile, Ordinanza n. 09135/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda di lavori pubblici eseguiti per conto di un comune in assenza, secondo la ricostruzione della Corte, del corretto procedimento contabile di spesa. Un professionista, già direttore dei lavori, aveva subito nel 2012 una condanna giudiziale al pagamento, in favore dell’impresa appaltatrice, del corrispettivo per opere eseguite e non previste nel progetto principale. Nel 2014 egli ha quindi convenuto il comune chiedendo, ex art. 2041 c.c., l’indennizzo per l’impoverimento subito a seguito di quella condanna, sostenendo che l’ente si fosse arricchito delle opere eseguite. Il tribunale aveva rigettato la domanda per prescrizione e carenza di prova del depauperamento; la corte d’appello, invece, aveva accolto la domanda, ritenendo non prescritta l’azione e fondata nel merito. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) prescrizione decennale dell’azione di indebito arricchimento, con decorrenza dal completamento dei lavori nel 1989; 2) difetto di sussidiarietà dell’azione ex art. 2041 c.c., perché il professionista avrebbe avuto altra azione, asseritamente ex art. 35 d.lgs. n. 77/1995 (oggi art. 191 TUEL), verso il sindaco/funzionario; 3) erronea quantificazione dell’indennizzo, perché parametrata alla condanna del 2012 e non al reale impoverimento; 4) conseguente questione sulle spese. Il resistente ha depositato controricorso con ricorso incidentale condizionato sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del comune. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi e assorbito il quarto; conseguentemente ha dichiarato assorbito anche il ricorso incidentale condizionato del resistente. La Corte ha confermato la sentenza d’appello, ribadendo che, nel caso concreto, il depauperamento del professionista non si era verificato al momento dell’esecuzione dei lavori, ma solo quando era divenuta definitiva la sentenza che lo aveva condannato a pagare l’impresa; perciò la domanda proposta nel 2014 non era prescritta. Ha inoltre escluso che il professionista disponesse di un’azione alternativa ai sensi della disciplina sulla contabilità degli enti locali, osservando che tale azione spetta al privato fornitore nei confronti dell’amministratore o funzionario, non al direttore dei lavori. Quanto alla quantificazione, ha ritenuto corretta la liquidazione dell’indennizzo nei limiti della somma effettivamente pagata in esecuzione della condanna, con esclusione degli ulteriori oneri non correlati all’arricchimento dell’ente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente principale.
Norme richiamate
L’azione generale di arricchimento è ammissibile solo quando manchi altra azione utile e il depauperamento sia correlato all’arricchimento altrui; nel caso concreto il diritto all’indennizzo è sorto solo quando si è verificato l’effettivo impoverimento conseguente alla condanna giudiziale.
La sussidiarietà dell’azione di arricchimento va valutata in concreto secondo la reale esistenza di altra azione utile; non basta l’astratta prospettabilità di una tutela diversa se questa non spetta al soggetto che agisce.
La prescrizione ordinaria decennale decorre dal momento in cui il diritto all’indennizzo può essere fatto valere, cioè quando si realizza il binomio arricchimento/depauperamento e non già dalla mera esecuzione dell’attività da cui deriva il vantaggio per l’ente.
art. 23, comma 4, d.l. n. 66/1989
Per le spese degli enti locali assunte senza il procedimento contabile prescritto, il rapporto obbligatorio, ai fini della controprestazione, intercorre tra il privato fornitore e l’amministratore o funzionario che abbia consentito la fornitura.
art. 35, comma 4, d.lgs. n. 77/1995
La tutela diretta contro il funzionario/amministratore è prevista a favore del privato fornitore; il direttore dei lavori non è soggetto attivo di tale azione e non può invocarla come rimedio alternativo per escludere la domanda di arricchimento.
La disciplina è la prosecuzione della regola sulla spesa degli enti locali: in mancanza di regolare impegno contabile il rapporto obbligatorio si radica verso il funzionario, non verso l’ente, con conseguente rilevanza sulla sussidiarietà dell’azione ex art. 2041 c.c.
La liquidazione dell’indennizzo può essere effettuata equitativamente quando la precisa quantificazione del depauperamento sia difficilmente determinabile.
È richiamato come base teorica della surrogatoria, ma la Corte precisa che, nel caso concreto, tale prospettiva non impedisce al funzionario che abbia subito il depauperamento di agire direttamente ex art. 2041 c.c. contro l’amministrazione.
Massime di principio
- L’azione di arricchimento senza causa è soggetta al termine ordinario di prescrizione che decorre dal momento in cui il diritto all’indennizzo sorge, vale a dire quando l’arricchimento dell’uno e il correlativo depauperamento dell’altro si sono effettivamente realizzati.
- Ai fini della sussidiarietà ex art. 2042 c.c., occorre verificare se l’attore abbia davvero a disposizione un’altra azione utile; non è sufficiente richiamare in astratto un diverso rimedio quando esso spetta a un soggetto diverso o non è comunque esperibile dall’attore.
- Nelle controversie relative a prestazioni eseguite per enti locali senza il corretto procedimento di spesa, la disciplina speciale sulla contabilità pubblica può spostare il rapporto obbligatorio sul funzionario o amministratore che ha consentito la prestazione, incidendo sulla valutazione della sussidiarietà dell’azione ex art. 2041 c.c.
- Il depauperamento risarcibile o indennizzabile non coincide automaticamente con il compenso teorico previsto da parametri contrattuali o tariffari, ma va correlato alla concreta perdita patrimoniale subita, comprensiva dei costi e del sacrificio economicamente apprezzabile, con possibilità di liquidazione equitativa.
- Nel caso di arricchimento indiretto, l’azione ex art. 2041 c.c. può essere riconosciuta al soggetto che ha subito il depauperamento anche se l’utilità è transitata da un terzo, purché vi sia correlazione causale tra prestazione, vantaggio conseguito e impoverimento subito.
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