Cassazione Penale, Sentenza n. 34810/2025 del 24/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso la sentenza di appello che aveva riformato l'assoluzione di primo grado e condannato il ricorrente per truffa militare pluriaggravata in relazione all'assegnazione di un alloggio di servizio a Ciampino. I motivi di ricorso contestavano: 1) insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 234 c.p.m.p.); 2) mancanza dell'elemento soggettivo (errore sul precetto ex art. 47 c.p.) per una presunta incertezza sulle condizioni normative per il beneficio abitativo; 3) vizio di motivazione per mancata rinnovazione delle prove dichiarative (art. 603, commi 3-bis e 3-ter c.p.p.), poiché le testimonianze rese in primo grado — favorevoli al ricorrente — costituivano il nucleo essenziale del giudizio di colpevolezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha rigettato le censure. Ha ritenuto legittima la riforma operata dalla Corte militare di appello, che aveva valutato i documenti (dichiarazioni sostitutive, certificazioni uniche, riscontri dell'Agenzia delle Entrate) e la mancata risposta ai solleciti amministrativi come prova dell'assenza di buona fede e dell'intento fraudolento. La Cassazione ha confermato che non era necessaria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p. perché il giudizio di appello si fondava su elementi documentali idonei e su testimonianze di natura indiretta; è stato quindi mantenuto il giudizio di colpevolezza e le relative conseguenze penali (condenna di merito per le pene indicate in motivazione).
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen. (commi 3-bis e 3-ter)
La Corte ha ritenuto che la rinnovazione dell'istruttoria prevista dall'art. 603, comma 3-bis, non è richiesta quando l'appello di condanna si fondi su elementi documentali non controversi e su una diversa qualificazione giuridica di circostanze di fatto già acquisite; è invece obbligatoria quando la sentenza di appello riformi l'assoluzione basandosi su una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive e che non siano state esaminate in appello.
Richiamata dalla difesa per censurare la motivazione d'appello; la Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte militare di appello avesse fornito motivazione adeguata e dettagliata in relazione alla riforma della decisione di primo grado.
art. 47 cod. pen. (terzo comma, e ultimo comma richiamato)
La difesa invocava un errore sul precetto extra-penale (interpretabile ai sensi dell'art. 47). La Corte ha ritenuto infondata la doglianza: l'errata interpretazione di norme diverse da quelle penali esclude la punibilità solo in casi specifici (come delineato dalla giurisprudenza), e qui non è stato dimostrato un errore scusabile che potesse escludere l'elemento soggettivo della truffa.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma di riferimento per il controllo in Cassazione della motivazione: la Corte ha verificato la congruità e la logica della motivazione d'appello e l'assenza di manifesta illogicità o contraddittorietà che giustificasse l'annullamento.
art. 533, comma 1 cod. proc. pen.
Riferimento al canone del giudizio 'al di là di ogni ragionevole dubbio': la Corte ha ribadito che per riformare un'assoluzione in condanna occorre una forza probatoria superiore e la rimozione di ogni ragionevole dubbio; nel caso di specie la Corte ha ritenuto raggiunto tale livello sulla base del complesso documentale e probatorio.
Citata come fonte della modifica del canone probatorio (art. 533 c.p.p.) che ha influito sull'orientamento giurisprudenziale circa l'onere probatorio per riformare un'assoluzione.
art. 111 Cost.
Richiamato a supporto delle garanzie del giusto processo; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione dei diritti difensivi o del giusto processo nel procedimento di appello e nel diniego della rinnovazione testimonial.
art. 6 CEDU
Richiamato in relazione al diritto a un processo equo; la Corte ha ritenuto compatibile la decisione con le tutele convenzionali, non ravvisando lesioni tali da imporre l'annullamento.
Massime di principio
- Se l'appello riforma radicalmente un'assoluzione, la corte d'appello deve esporre le linee portanti del proprio diverso ragionamento probatorio e confutare i principali argomenti della motivazione di primo grado.
- Per condannare in appello dopo un'assoluzione occorre eliminare 'ogni ragionevole dubbio'; una semplice diversa valutazione delle stesse prove non è sufficiente senza una persuasiva prova escludente i dubbi.
- La rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 c.p.p. è obbligatoria quando la decisione d'appello si fonda principalmente su prove dichiarative ritenute decisive dagli accusati e non esaminate; se il giudizio d'appello si basa su elementi documentali non controversi e su dichiarazioni indirette, la rinnovazione può essere superflua.
- L'errore di interpretazione di norme extra-penali può escludere la punibilità soltanto in circostanze precise (e, per i reati colposi, se l'errore è scusabile); non costituisce di per sé elemento liberatorio se non adeguatamente provato.
- Le discrepanze documentali (es. redditi dichiarati vs. accertati) e la mancata collaborazione con l'amministrazione (non rispondere a solleciti) possono essere valutate come indizi corroboranti della mancanza di buona fede e dell'elemento doloso.
- L'uso del criterio di verosimiglianza è ammesso, ma perché un'ipotesi verosimile assuma valore di prova occorre escludere plausibilmente spiegazioni alternative che la mettano in crisi.
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