Cassazione Penale, Ordinanza n. 09348/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per i reati ascritti e il trattamento sanzionatorio. Con il ricorso ha censurato: la responsabilità penale per i reati contestati; il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; il mancato giudizio di esclusione della recidiva; e la misura della pena. La Corte di cassazione ha però rilevato che tali doglianze erano generiche, aspecifiche e sostanzialmente riproduttive di profili già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione ritenuta corretta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi del criterio indicato dalla giurisprudenza costituzionale richiamata. Non risultano nel testo i reati specificamente contestati, oltre al riferimento generico ai "reati ascritti".
Norme richiamate
La Corte rileva che la doglianza sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto era già stata esaminata e respinta dal giudice di merito; il ricorso non offre censure specifiche idonee a scardinare tale valutazione.
Le attenuanti generiche sono menzionate come oggetto di censura, ma la Corte evidenzia che il motivo è generico e riproduttivo di questioni già decise in appello.
La questione dell'esclusione della recidiva è indicata tra i motivi di ricorso, ma viene ritenuta già vagliata e disattesa dalla Corte territoriale con argomenti corretti.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone che non possa ritenersi che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Il richiamo alla condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'applicazione della disciplina conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi generici, aspecifici o meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, quando la motivazione della sentenza impugnata dia conto in modo congruo e corretto delle ragioni del rigetto.
- La deduzione in cassazione di questioni relative a responsabilità, particolare tenuità del fatto, attenuanti generiche, recidiva e trattamento sanzionatorio richiede una critica puntuale e specifica alla motivazione della decisione impugnata; la mera reiterazione di contestazioni già affrontate non è sufficiente.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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