Cassazione Civile, Ordinanza n. 31595/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tra un consorzio e un comune. In appello, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile per tardività l'impugnazione proposta dal consorzio contro la sentenza di primo grado, ritenendo valida la notificazione della sentenza effettuata presso la cancelleria del giudice adito, luogo dove il consorzio aveva eletto domicilio. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: i primi due contestavano la validità di quella notificazione e, quindi, la decorrenza del termine breve per impugnare, invocando la disciplina del domicilio digitale, l'art. 25 c.p.c., l'art. 125 c.p.c., l'art. 16-sexies del d.l. 179/2012 e il principio del tempus regit actum; il terzo motivo contestava la regolazione delle spese e il raddoppio del contributo unificato, nonché la mancata compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati/inammissibili i primi due motivi perché la giurisprudenza di legittimità ammette la notificazione della sentenza in cancelleria, con decorrenza del termine breve, quando la parte soccombente abbia volontariamente eletto domicilio presso la cancelleria stessa; la disciplina del domicilio digitale non elimina la facoltà di eleggere un domicilio fisico per le notificazioni processuali. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che la condanna alle spese consegue al principio di soccombenza anche quando la decisione è basata su ragioni processuali, che il raddoppio del contributo unificato è imposto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in caso di inammissibilità dell'impugnazione, e che la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiede specifica motivazione sul mancato esercizio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e si è dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato nel motivo per contestare la notificazione, ma non ritenuto decisivo perché la notificazione in cancelleria resta valida in presenza di domicilio ivi eletto
richiamato nel motivo in tema di domicilio e notificazioni, senza accoglimento della censura
art. 16-sexies d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012
la disciplina del domicilio digitale non esclude la facoltà di eleggere un domicilio fisico per le notificazioni processuali
usato per dichiarare inammissibili i motivi che si pongono contro un principio di diritto già affermato dalla Corte
la condanna alle spese segue il principio di soccombenza anche quando il giudizio termina per ragioni processuali
la censura sulla mancata compensazione è stata ritenuta infondata perché la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
"Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato"
in caso di inammissibilità dell'impugnazione sussiste l'obbligo del raddoppio del contributo unificato e il giudice deve darne atto nel provvedimento
Massime di principio
- Se la parte soccombente ha eletto volontariamente domicilio presso la cancelleria del giudice adito, la notificazione della sentenza in cancelleria è valida e fa decorrere il termine breve per impugnare.
- L'introduzione del domicilio digitale non elimina la possibilità per la parte di eleggere un domicilio fisico per le notificazioni processuali; la notificazione in cancelleria resta legittima quando corrisponde a una scelta consapevole della parte e non a una mera mancanza di domiciliazione.
- Un motivo di ricorso è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando contrasta con un principio di diritto già consolidato dalla giurisprudenza di legittimità.
- La condanna alle spese segue il principio di soccombenza anche quando il giudizio si conclude con una pronuncia di inammissibilità o per ragioni esclusivamente processuali.
- La mancata compensazione delle spese non richiede una specifica motivazione, perché la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.
- L'inammissibilità dell'impugnazione comporta il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31556/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31557/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31559/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31562/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31563/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31564/2021 del 04/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →