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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36343/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, con ordinanza del 13 maggio 2026, ha rigettato l’appello dell’imputato contro il provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria che aveva sospeso i termini di durata della custodia cautelare. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. Con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 303, comma 1, lett. b), nn. 2 e 3-bis, e 304, comma 2, c.p.p., nonché dell’art. 13 Cost., sostenendo che il dibattimento non fosse particolarmente complesso, perché riguardava otto imputati, sette dei quali liberi, un numero contenuto di imputazioni e un’istruttoria già avanzata, anche grazie alla collaborazione della difesa. Con il secondo ha denunciato vizio di motivazione: il Tribunale non avrebbe considerato adeguatamente la posizione dell’unico imputato detenuto, la complessità delle imputazioni a lui riferite, le attività processuali ancora da svolgere, né l’eventualità di aumentare la frequenza delle udienze. Con il terzo ha lamentato la violazione degli artt. 304, comma 2, 477 e 132-bis c.p.p. e dell’art. 111 Cost., assumendo che la sospensione si fondasse su elementi soggettivi e non verificabili, quali gli impegni professionali dei componenti del collegio e la possibile necessità di repliche. Il procedimento riguardava, tra l’altro, contestazioni di associazione mafiosa e numerosi reati-fine aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha rilevato che la complessità richiesta dall’art. 304, comma 2, c.p.p. va valutata in prospettiva, considerando le attività ancora da compiere, e che il relativo accertamento fattuale non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata. Nel caso concreto, il Tribunale aveva fondato la sospensione su parametri ritenuti oggettivi: numero degli imputati, contestazioni, attività istruttoria residua, necessità di calendarizzare le udienze per la discussione e prevedere eventuali repliche, nonché impossibilità oggettiva di intensificare le udienze in ragione degli altri carichi di lavoro del collegio. La circostanza che un solo imputato fosse detenuto è stata ritenuta irrilevante, poiché la complessità si misura sulle posizioni da esaminare e non sullo status libertatis. Anche la natura e la gravità delle imputazioni, incluse quelle di associazione mafiosa e i numerosi reati-fine aggravati, costituivano elementi oggettivi. Le censure si risolvevano in una diversa valutazione degli stessi elementi e non dimostravano un’inadeguatezza della motivazione. Nessun motivo è stato accolto.

Norme richiamate

  • art. 304, comma 2, c.p.p.

    Il giudizio di complessità, ex art. 304, comma 2 cod. proc. pen., che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare, ha carattere prognostico, dovendo essere formulato non con riguardo all'attività espletata ed esaurita, bensì in ragione dell'attività da compiere ed implica un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.

    La sospensione è legittima quando la complessità del dibattimento è valutata in prospettiva rispetto alle attività ancora da svolgere; l’accertamento fattuale è sottratto al sindacato di legittimità se adeguatamente motivato.

  • art. 303 c.p.p.

    L’art. 304 comma 2 cod. proc. pen. stabilisce che i termini di cui all’art. 303 cod. proc. pen. possono essere sospesi quando si procede per taluno dei reati di cui all’art. 407 comma 2 lett. a) cod. proc. pen. nel caso di dibattimenti o giudizi abbreviati particolarmente complessi.

    I termini di durata della custodia cautelare previsti dall’art. 303 c.p.p. possono essere sospesi, nei casi indicati dalla legge, quando il dibattimento o il giudizio abbreviato presenta particolare complessità.

  • art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.

    L’art. 304 comma 2 cod. proc. pen. stabilisce che i termini di cui all’art. 303 cod. proc. pen. possono essere sospesi quando si procede per taluno dei reati di cui all’art. 407 comma 2 lett. a) cod. proc. pen. nel caso di dibattimenti o giudizi abbreviati particolarmente complessi.

    La sospensione contemplata dall’art. 304, comma 2, c.p.p. è ammessa nei procedimenti per uno dei reati richiamati dall’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., purché il dibattimento o il giudizio abbreviato sia particolarmente complesso.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    La circostanza che solo uno degli otto imputati si trovi in custodia cautelare è irrilevante al fine della valutazione della complessità, che si parametra sul numero di posizioni da esaminare, non già sullo status libertatis; anche la natura e la gravità delle imputazioni che comprendono reati di associazione mafiosa e numerosi reati fine aggravati ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod. pen. sono elementi oggettivi che connotano di complessità il dibattimento.

    La natura e la gravità delle contestazioni, comprese le aggravanti richiamate dall’art. 416-bis.1 c.p., possono costituire elementi oggettivi rilevanti nel giudizio di complessità del dibattimento.

Massime di principio

  • La particolare complessità che giustifica la sospensione dei termini di custodia cautelare deve essere valutata con prognosi sulle attività processuali ancora da compiere, non sulla sola attività già espletata.
  • La valutazione della complessità dibattimentale ha carattere fattuale e non è censurabile in cassazione quando l’ordinanza espone una motivazione adeguata fondata su elementi oggettivi.
  • La complessità del dibattimento è unitaria e oggettiva: possono rilevare il numero degli imputati, dei difensori e delle imputazioni, la qualità delle questioni da esaminare e le attività processuali e discussioni ancora necessarie.
  • La complessità si apprezza in relazione alle posizioni da esaminare e non dipende dal numero degli imputati sottoposti a custodia cautelare; lo status libertatis del singolo imputato non è di per sé decisivo.
  • La contestazione di una diversa valutazione degli elementi considerati dal giudice di merito non è sufficiente a ottenere l’annullamento quando la motivazione sulla complessità è adeguata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelare
RamiProcesso penaleMisure cautelari

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