Cassazione Penale, Ordinanza n. 13673/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, rilevando che la censura sulla misura della pena si limitava a reiterare una doglianza già affrontata e confutata in appello con motivazione ritenuta adeguata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova deducendo esclusivamente l'eccessività della pena. Il motivo è stato ritenuto una mera riproposizione di una doglianza già esaminata e respinta dal giudice di merito, che aveva motivato la quantificazione sanzionatoria richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p. e il numero delle persone offese coinvolte nelle condotte relative a entrambi i reati contestati. Non emergono dal testo altri motivi di ricorso né la specifica tipologia dei reati contestati.
Norme richiamate
È richiamato come criterio per la determinazione e la commisurazione della pena, in particolare in relazione ai presupposti valorizzati dal giudice di merito per giustificare il trattamento sanzionatorio.
È implicitamente applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La censura relativa alla sola eccessività della pena è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di un motivo già esaminato e adeguatamente respinto dal giudice di merito.
- La motivazione sulla commisurazione della pena è sufficiente quando il giudice di merito valorizza i criteri di cui all'art. 133 c.p. e indica elementi concreti del fatto, come il numero delle persone offese coinvolte.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio in assenza di specifiche censure di illogicità o violazione di legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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