Cassazione Penale, Sentenza n. 13639/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà di Potenza che aveva rigettato l'appello cautelare avverso il diniego di dissequestro di un immobile sito a Santa Marina (via Santa Croce n. 116) sottoposto a sequestro preventivo per violazioni urbanistiche. Il ricorrente deduceva, tra l'altro: 1) illegittimo rilievo di non legittimazione ad impugnare (era comproprietario e titolare del permesso in sanatoria); 2) confusione tra istituti (bonus volumetrico regionale e accertamento di conformità / permesso in sanatoria); 3) errata applicazione del principio della "doppia conformità" con riferimento alla destinazione agricola e alle aperture esterne; 4) errata valutazione circa l'estinzione delle contravvenzioni in caso di rilascio del permesso in sanatoria e su quali opere esso incide; 5) mancata estinzione o effetto del permesso in sanatoria su reati connessi (falso, omissione di tabella) e disapplicazione dell'art. 321 c.p.p.; 6) vizio nella valutazione del periculum in mora, collegato alla presunta assenza della doppia conformità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: 1) il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse, perché il Tribunale aveva esaminato nel merito le censure e non aveva statuizioni sfavorevoli di legittimazione; 2) i motivi sostanziali (secondo-terzo-quarto-quinto) sono stati ritenuti infondati: il Tribunale ha correttamente accertato l'assenza della doppia conformità ai fini della sanatoria sulla base di elementi di fatto indicati (annullamento dei permessi 2023, opere non conformi agli strumenti urbanistici, qualificazione della sopraelevazione come volume abitabile e non pertinenza/annesso agricolo, dimensioni e caratteristiche tipologiche e strutturali incompatibili con una semplice pertinenza, rilascio tardivo dell'autorizzazione sismica) e ha motivato adeguatamente; 3) il sesto motivo è inammissibile: il Tribunale ha correttamente ritenuto sussistente il periculum in mora in ragione dell'aggravio del carico urbanistico e della destinazione d'uso/consistenza delle opere; 4) essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1), lett. b), cod. proc. pen.
Norma che delimita i motivi di ricorso per cassazione; qui utilizzata dal ricorrente ma impugnazione ritenuta inammissibile per carenza di interesse o infondatezza delle censure.
art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (accertamento di conformità / permesso in sanatoria)
Applicata per valutare la "doppia conformità": le opere devono essere conformi sia alla disciplina vigente al momento della realizzazione sia a quella vigente al momento della domanda di sanatoria; la Corte ha ritenuto che tale doppia conformità mancasse, rendendo insanabile la sopraelevazione qualificata come nuovo piano abitabile.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Limita il sindacato della Cassazione sulle ordinanze cautelari reali alla sola violazione di legge o vizi motivazionali radicali; la Corte ha applicato tale limite per respingere le censure che erano in realtà valutazioni di merito sui fatti.
Riferito dal ricorrente in ordine all'effetto del permesso in sanatoria sui reati; la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione del Tribunale che non estende automaticamente gli effetti del permesso a fatti precedenti quando manca la doppia conformità o sussistono carenze (es. assenza di autorizzazione sismica).
Norma applicata per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria dovuta all'inammissibilità del ricorso, non essendo stata riscontrata assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
art. 44, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001
Citato tra le norme richiamate rispetto alle opere e alle qualificazioni edilizie; impiegato nel contesto delle censure sulla natura delle opere (pertinenza vs nuova costruzione).
art. 322-bis e art. 568 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla legittimazione ad impugnare; la Corte ha ritenuto che la questione di legittimazione non fosse stata disposta negativamente dal Tribunale, determinando carenza di interesse sul punto.
art. 125, 305, 324, 480 cod. proc. pen. e altre norme processuali richiamate
Riferimenti procedurali evocati dal difensore per sostenere diverse eccezioni processuali e sostanziali; la Corte ha ritenuto comunque infondate o inammissibili le relative censure alla luce della limitazione del sindacato e della valutazione di merito compiuta dal Tribunale.
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sulle ordinanze cautelari reali è molto limitato: può rilevare solo violazioni di legge o vizi motivazionali radicali; questioni di merito e valutazioni fattuali non sono sindacabili in questa sede.
- La sanatoria edilizia (permesso in sanatoria / accertamento di conformità) richiede la cosiddetta "doppia conformità": conformità sia alla disciplina vigente al momento della realizzazione sia a quella vigente al momento della domanda; la sua mancanza può rendere insanabile l'opera anche se successivamente viene rilasciato un titolo.
- L'acquisizione tardiva di autorizzazioni (es. autorizzazione antisismica ottenuta solo dopo il fatto) può non sanare l'abuso se la normativa richiede il relativo requisito già al momento della realizzazione o della domanda di sanatoria.
- Per il dissequestro di opere abusive il periculum in mora può essere fondato sull'aggravio del carico urbanistico e sulla destinazione d'uso e consistenza delle opere: non è necessario che il pericolo consista solo in prove di dolo o in rischio di sottrazione, ma può consistere nell'impatto urbanistico.
- Se il giudice non pone una statuizione sfavorevole precisa (es. negando la legittimazione), la censura sul punto può risultare priva di interesse e quindi inammissibile.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili può comportare sanzioni pecuniarie e condanna alle spese ai sensi degli articoli processuali (es. art. 616 c.p.p.).
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