Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4513/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Baroni ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano del 23/04/2021, denunciando principalmente l'omessa/irregolare notifica della citazione in appello. L'atto era stato inviato al domicilio eletto e notificato ai difensori (art. 157 co. 8-bis), i quali comunicavano la non accettazione; il tentativo di notifica al domicilio eletto del 10/03/2021 per posta è risultato infruttuoso. Non è stata invece eseguita la successiva notifica ai sensi dell'art. 161 co. 4 c.p.p. Il ricorrente ha poi prospettato varie nullità e vizi processuali (mancata notificazione dell'invito ex art. 415-bis, nullità degli atti di giudizio preliminare, inutilizzabilità di atti oltre i termini d'indagine, carenze di motivazione e doglianze relative alla configurazione dell'art. 416 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso relativo all'irregolare notifica della citazione in appello. Ha ritenuto che la notifica al domicilio eletto non si era perfezionata e che la successiva notifica ai difensori ai sensi dell'art. 157 co. 8-bis non poteva supplire all'obbligo previsto dall'art. 161 quand'anche la prima fosse fallita, salvo i casi tassativi del comma 4. La Corte ha inoltre affermato che la nomina di un difensore non equivale a certezza della conoscenza dell'udienza e che gli indici di cui all'art. 420-bis non configurano presunzioni legali di conoscenza. Per queste ragioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti a diversa sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Stabilisce le regole per la notifica presso domicilio dichiarato o eletto; la Corte ha ritenuto obbligatoria la notificazione al domicilio eletto e che, in caso di inidoneità o assenza non temporanea, solo allora può trovare applicazione la notifica al difensore ai sensi del comma 4.

  • art. 157 comma 8-bis cod. proc. pen.

    Prevede la notifica all'imputato non detenuto che ha nominato difensore senza eleggere domicilio; la Corte ha chiarito che tale norma si applica soltanto quando non sia stato eletto/dichiarato domicilio, e non può essere utilizzata per sostituire la notifica prevista dall'art. 161 quando il domicilio è stato eletto.

  • art. 420-bis comma 2 cod. proc. pen.

    Indica una serie di 'indici' che possono far presumere la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; la Corte ha sottolineato che tali indici non costituiscono presunzioni legali tali da ritenere con certezza la conoscenza della fissazione dell'udienza.

  • art. 420 comma 2 cod. proc. pen.

    Disciplina gli effetti del processo in contumacia e la rinnovazione della citazione in caso di nullità; la Corte ha ricordato che la regolarità della notifica è presupposto del processo in assenza e che il giudice deve disporre la rinnovazione della citazione se accerta la nullità.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Norma sull'invito a comparire e all'interrogatorio preliminare; il ricorrente ha lamentato omissioni relative a questa notifica, ma la Cassazione ha ritenuto il primo vizio (notifica della citazione in appello) assorbente.

  • art. 405 e art. 407 cod. proc. pen.

    Riguardano termini delle indagini e declaratoria di inutilizzabilità di atti eseguiti oltre i termini; il ricorrente aveva dedotto l'inutilizzabilità, ma la decisione della Cassazione si è concentrata sulla notifica in appello, assorbendo le altre doglianze.

  • art. 416 cod. pen.

    Riguarda il reato di associazione per delinquere; la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente l'associazione, ma la Cassazione non ha esaminato nel merito tale questione, avendo annullato la sentenza per vizi di notifica.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Norma sulla nullità degli atti processuali; invocata dal ricorrente in relazione alle irregolarità di notifica e agli altri presunti vizi.

  • Sentenza SS.UU. "Tuppi" (2017)

    Richiamata per interpretare il rapporto tra notifiche al domicilio eletto e notifiche al difensore; le Sezioni Unite hanno chiarito i limiti di applicazione dell'art. 157 co. 8-bis quando è stato eletto un domicilio.

  • Sentenza SS.UU. "Ismail" n. 23940 (2020)

    Richiamata per escludere che gli indici di cui all'art. 420-bis possano sostituire le garanzie del sistema delle notifiche ripristinando presunzioni di conoscenza dell'atto.

Massime di principio

  • La notifica presso il domicilio eletto ex art. 161 c.p.p. è la regola: se il domicilio è stato eletto, la prima notifica deve essere effettuata lì; la notifica al difensore non può sostituirla salvo i casi tassativi previsti dal comma 4.
  • La mera nomina di un difensore non equivale automaticamente alla conoscenza certa da parte dell'imputato della fissazione di tutte le udienze; i 'indici' di cui all'art. 420-bis non costituiscono una presunzione legale assoluta della conoscenza dell'atto.
  • Se la notifica in appello è formalmente irregolare e non ci sono elementi che dimostrino la conoscenza effettiva dell'udienza da parte dell'imputato, il processo in contumacia può essere annullato e la sentenza impugnata revocata.
  • Quando la notifica al difensore viene rifiutata, l'ufficio notificante o l'autorità giudiziaria deve adottare ulteriori misure previste dal codice (es. ulteriori tentativi o modalità alternative) prima di ritenere valida la conoscenza dell'imputato.
  • Le doglianze procedurali rilevanti in ordine alla regolarità delle notifiche prevalgono spesso su questioni di merito: un vizio formale grave può assorbire altri motivi e imporre il rinvio del giudizio per nuovo esame.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.