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Ordinanza

Ordinanza n. 118/2026 - Palermo, Sezione 2

per l'annullamento: - degli artt. 2, lettera a) e 3 dell’Avviso con cui è stata indetta selezione pubblica, per esami, per l’attivazione di n. 23 contratti di apprendistato professionalizzante, per la durata massima di tre anni full-time, finalizzati alla formazione di Operatori di Manutenzione – par. 130 del CCNL; - del Comunicato (recte: comunicazione) pubblicato l’1.4.2025 sul sito aziendale con cui si è resa nota l’approvazione della graduatoria finale avvenuta con delibera del CdA del 28.3.3035; - ove occorra della delibera adottata dal C.d.A nella seduta del 28.3.2025 con cui è stata approvata la graduatoria definitiva; - di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, se esistenti, anche se non conosciuti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Giustizia amministrativa202500727

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso di selezione pubblica per 23 contratti di apprendistato professionalizzante, graduatoria finale e atti della procedura selettiva

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli artt. 2, lettera a), e 3 dell'avviso di selezione pubblica per esami, indetta da Amat Palermo S.p.A. per l'attivazione di 23 contratti di apprendistato professionalizzante destinati alla formazione di operatori di manutenzione, nonché la comunicazione di approvazione della graduatoria finale, la delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione della graduatoria, i verbali della commissione esaminatrice e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali. Il TAR, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha rilevato d'ufficio un eventuale profilo di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, considerando la natura di società a partecipazione pubblica di Amat Palermo S.p.A. e la sua qualità di ente datoriale.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso il ricorso. Ha sottoposto al contraddittorio delle parti la questione relativa alla possibile carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, e ha assegnato un termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza per il deposito di memorie sul punto. Ha disposto la successiva riconvocazione della camera di consiglio per decidere dopo la scadenza del termine. Nessuna statuizione sulle spese risulta adottata.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 4, d.lgs. 175/2016

    La disposizione è richiamata quale possibile fondamento della rilevanza della natura di società a partecipazione pubblica e della qualità datoriale della società ai fini del riparto di giurisdizione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha utilizzato la disposizione per sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, assegnando loro un termine per presentare memorie prima della decisione.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità non previamente sottoposta al contraddittorio, deve assegnare alle parti un termine per memorie prima di definire il giudizio.
  • La natura di società a partecipazione pubblica dell'ente datoriale può porre una questione di riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario nelle controversie relative a selezioni per l'instaurazione di rapporti di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizione

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