Cassazione Penale, Sentenza n. 25129/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere le doglianze state introdotte per la prima volta in sede di legittimità (violazione dell'art. 606, c.3, c.p.p.). Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza emessa a motivazione semplificata.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per rapina commessa il 16 luglio 2017. Il difensore deduceva: (i) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'applicazione del minimo edittale per la rapina (contestando che la Corte avrebbe utilizzato il minimo di 4 anni anziché 3 anni, rilevando che il fatto è anteriore all'entrata in vigore della legge n. 103/2017 che ha innalzato il minimo); (ii) violazione di legge (art. 81 c.p.) e mancata motivazione sulla quantificazione dell'aumento per continuazione; (iii) contestazione procedurale che entrambe le doglianze sarebbero state proposte per la prima volta in Cassazione, violando l'art. 606 comma 3 c.p.p. (frattura della catena devolutiva).
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di rapina, quale riferimento sostanziale per la condanna; nel caso la rapina è il fatto-reato contestato.
Norma relativa alle circostanze del reato e alla determinazione della pena (in particolare criteri di cumulazione/continuazione); il ricorso contestava la mancata motivazione circa l'aumento per continuazione.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede i motivi di ricorso per cassazione e impone che le questioni rilevanti siano state dedotte in precedenza; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze perché sollevate per la prima volta in Cassazione, con conseguente frattura della catena devolutiva.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Norma organizzativa che consente lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto in determinate condizioni (richiamata nella celebrazione del giudizio).
Stabilisce le conseguenze economiche per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile o in rito: condanna al pagamento delle spese processuali e possibilità di versamento a favore della Cassa delle ammende.
Norma che ha innalzato il minimo edittale della rapina a 4 anni; il ricorso sosteneva che, essendo il fatto commesso il 16 luglio 2017, si dovesse applicare la disciplina previgente (minimo inferiore), questione di rilevanza temporale della legge penale.
Massime di principio
- Non è possibile introdurre in Cassazione questioni sostanziali o di diritto sulla determinazione della pena se non sono state tempestivamente dedotte nei gradi precedenti: tali profili rischiano l'inammissibilità ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- La determinazione del minimo edittale richiede attenzione alla temporalità del fatto rispetto alle modifiche legislative: la norma più favorevole (lex mitior) si applica se pertinente al momento del fatto.
- Le censure sulla quantificazione dell'aumento per continuazione richiedono una motivazione chiara e specifica già in sede di merito; in Cassazione la mancanza di motivazione adeguata può essere rilevata, ma la questione deve essere stata sollevata nei gradi precedenti.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta spesso l'imposizione delle spese processuali e di sanzioni economiche (es. versamento alla Cassa delle ammende): valutare il rischio economico prima di proporre ricorso infondato o procedurale.
- L'intervento del Pubblico Ministero in Cassazione può influire sull'orientamento, ma non supplisce alla mancanza dei presupposti di ammissibilità del ricorso.
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