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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18857/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente censura l'erronea applicazione delle norme sul concorso e sulla determinazione della pena (art. 81 cod. pen. e art. 442 cod. proc. pen.) e la mancanza di motivazione nella individuazione della "violazione piu grave" su cui applicare il criterio di continuità/concorsuale. In particolare si contesta l'utilizzo, da parte della Corte territoriale, dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. richiamato da precedenti giurisprudenziali riferiti alla fase esecutiva (ovvero a sentenze passate in giudicato), mentre nel caso di specie la Corte doveva comparare fatti e sentenze ancora sottoposti al suo esame (non definitive). Il ricorrente ha poi evidenziato le differenze fattuali e sanzionatorie tra la sentenza del Tribunale di Bologna (rapina con machete, ricettazione, porto d'armi) e la sentenza del Tribunale di Ferrara (rapina con bottiglia rotta e lesioni), sostenendo che la Corte non ha spiegato perché abbia ritenuto piu grave la rapina di Ferrara.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che l'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. riguarda la fase esecutiva su sentenze passate in giudicato e che la Corte di appello ha impropriamente applicato quel criterio senza adeguata motivazione nel giudizio di cognizione. Per queste ragioni la sentenza impugnata e' stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per un nuovo esame sulla determinazione della "violazione piu grave" e sulla conseguente quantificazione delle pene.

Norme richiamate

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Per l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione si considera violazione piu grave quella per la quale e stata inflitta la pena piu grave, anche quando per alcuni reati si e proceduto con giudizio abbreviato

    La norma riguarda la fase esecutiva e l'individuazione della violazione piu grave in presenza di sentenze gia' passate in giudicato; non e applicabile, senza adeguata motivazione, nella fase di cognizione quando le sentenze sono ancora sottoposte al sindacato del giudice

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla determinazione della pena in caso di concorso e continuazione; la censura riguarda l'erronea applicazione o la mancata motivazione circa l'individuazione del reato piu grave ai fini dell'aggregazione delle pene

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in punto di determinazione degli aumenti di pena per i delitti e le contravvenzioni contestate; la decisione sottolinea che la valutazione deve essere adeguatamente motivata dal giudice di merito

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 44860 del 05/11/2008 (Rv. 242198)

    Ai fini dell'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato in sede esecutiva, l'individuazione della violazione piu grave e affidata al criterio concreto della pena piu grave inflitta, che si differenzia da quello applicato in sede di cognizione, dove si ha riguardo alla gravita in astratto sulla base della valutazione del titolo di reato e dei limiti dittali di pena

    La Corte ricorda il principio che distingue il criterio applicabile in sede esecutiva (pena concreta inflitta) da quello in sede di cognizione (gravita in astratto); tale principio e' stato usato per criticare la indebita estensione della regola esecutiva al caso di cognizione senza motivazione

Massime di principio

  • L'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. va applicato solo in sede esecutiva quando si confrontano sentenze gia' passate in giudicato; non puo' essere automaticamente richiamato in fase di cognizione o di merito su sentenze non definitive.
  • Quando il giudice deve individuare la "violazione piu grave" tra piu' reati o sentenze non definitive, e' obbligo motivare esplicitamente la scelta indicando le ragioni comparative: titolo di reato, aggravanti specifiche, numero di reati, connessione materiale e temporale, e il diverso profilo della pena astratta e concreta.
  • La mera citazione di un principio o di una disposizione applicabile in un contesto differente non esonera il giudice dall'obbligo motivazionale; la mancanza di motivazione sulla scelta della violazione piu grave e' motivo di annullamento e rinvio.
  • Il ricorrente manifesta interesse all'impugnazione anche se la differenza riguarda il trattamento sanzionatorio: il giudice deve tener conto della pena inflitta nelle varie sentenze e valutare l'incidenza ai fini della continuazione o del concorso di reati.
  • In caso di dubbi sull'applicabilita' di regole proprie della fase esecutiva, il criterio corretto in cognizione e' la valutazione in astratto della gravita' del reato (titolo e limiti di pena), integrata con le circostanze del caso concreto e con un'adeguata esposizione argomentativa.

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