Cassazione Civile, Ordinanza n. 09862/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva respinto il suo appello contro la decisione di primo grado, confermando il rigetto dell’eccezione di prescrizione. La controversia nasceva dal mancato riconoscimento dell’efficacia interruttiva di un atto inviato a mezzo raccomandata, non ritirata e risultata "per compiuta giacenza". Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 149 c.p.c., 2943 c.c. e 1335 c.c., sostenendo che la notifica per compiuta giacenza non potesse valere come atto interruttivo della prescrizione. Con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, assumendo che i giudici di merito non avessero spiegato perché la notifica postale per compiuta giacenza equivalga a un atto interruttivo ex art. 2943, comma 4, c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, perché la sentenza impugnata, pur sintetica, esponeva in modo sufficiente la ratio decidendi e consentiva il controllo logico-giuridico della decisione. Ha respinto anche il primo motivo, affermando che, in materia di atti stragiudiziali interruttivi della prescrizione, la raccomandata è idonea a fondare la presunzione di conoscenza una volta giunta all’indirizzo del destinatario; nel caso di mancato ritiro e compiuta giacenza, il momento rilevante coincide con il rilascio dell’avviso di giacenza, salvo prova contraria dell’impossibilità, senza colpa, di averne avuto conoscenza, prova che la ricorrente non aveva fornito. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, a un’ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., e al pagamento in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., oltre agli effetti ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge in relazione alla ritenuta efficacia interruttiva della raccomandata per compiuta giacenza.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per asserita motivazione apparente o insufficiente.
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di negare che la notifica per compiuta giacenza potesse produrre effetti interruttivi della prescrizione.
La Corte ha ribadito che gli atti stragiudiziali diretti al debitore, se portati a conoscenza secondo le regole ordinarie della raccomandata, possono avere efficacia interruttiva della prescrizione.
La presunzione di conoscenza dell’atto recettizio opera quando l’atto giunge all’indirizzo del destinatario; nel caso di raccomandata non ritirata, il rilascio dell’avviso di giacenza è sufficiente a far decorrere la presunzione, salvo prova contraria.
La decisione è stata resa in conformità alla proposta formulata ai sensi di tale norma.
Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato la condanna alla somma equitativa prevista da questa disposizione.
È stata applicata la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma indicata in dispositivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di atti stragiudiziali interruttivi della prescrizione, la raccomandata postale è mezzo idoneo a provare la spedizione e, se perviene all’indirizzo del destinatario, fa operare la presunzione di conoscenza dell’atto ex art. 1335 c.c., salvo prova contraria.
- Se la raccomandata non viene ritirata e risulta in compiuta giacenza, l’atto si considera giunto all’indirizzo del destinatario al momento del rilascio dell’avviso di giacenza, non al momento del ritiro effettivo.
- La parte che contesti l’efficacia interruttiva dell’atto deve allegare e provare di essere stata, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne conoscenza; la mera dichiarazione di non aver trovato l’avviso non basta a vincere la presunzione.
- La censura di nullità per motivazione apparente è infondata quando la sentenza, pur sintetica, consenta di individuare la ratio decidendi e di sottoporre a controllo il percorso logico-giuridico del giudice di merito.
- Per gli atti unilaterali stragiudiziali diretti a un determinato destinatario non si applicano automaticamente le regole proprie della notificazione degli atti giudiziari, essendo sufficiente la prova dell’arrivo della raccomandata all’indirizzo del destinatario, salva prova contraria.
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