Cassazione Civile, Ordinanza n. 31212/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Le amministrazioni pubbliche impugnavano un lodo arbitrale che le aveva condannate a risarcire la società concessionaria del servizio di raccolta e accettazione di scommesse ippiche. La Corte d'appello di Roma aveva dichiarato improcedibile l'impugnazione del lodo perché l'atto introduttivo era stato notificato alla società originaria, poi estinta per fusione per incorporazione, invece che al soggetto effettivamente legittimato, cioè la società incorporante; inoltre aveva ritenuto che la rinnovazione della citazione nei confronti di quest'ultima non potesse sanare la decadenza maturata per decorso del termine di impugnazione del lodo. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione le amministrazioni denunciavano violazione degli artt. 2495 e 2505-bis c.c., sostenendo che, essendovi stata fusione per incorporazione, l'impugnazione poteva essere proposta nei confronti della società incorporata, la quale sopravvivrebbe nei rapporti, anche processuali, alla vicenda modificativa, proseguendo nella società incorporante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, richiamando il principio secondo cui la fusione per incorporazione estingue la società incorporata, che perde capacità e legittimazione processuale; la società incorporante è il successore universale nei rapporti attivi, passivi e processuali, mentre l’azione proposta contro il soggetto estinto è tamquam non esset. La Corte ha quindi confermato la correttezza della decisione di merito che aveva dichiarato improcedibile/inammissibile l’impugnazione del lodo, non essendo stata rispettata la regola di notificazione all’effettivo legittimato entro il termine. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la controparte non si è costituita.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti per sostenere la sopravvivenza processuale della società incorporata, ma la Corte ne esclude un effetto del genere, affermando invece l’estinzione della società cancellata dal registro imprese.
la fusione per incorporazione comporta successione universale della società incorporante e estinzione della incorporata, con trasferimento dei rapporti giuridici e processuali al nuovo soggetto.
la fusione in corso di causa non determina interruzione del processo, esclusa ex lege.
la società incorporante può intervenire volontariamente nel giudizio in corso.
richiamati in tema di estinzione della società parte del giudizio e di eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei successori.
i successori della società estinta subentrano nel processo e possono proseguirlo o esservi evocati.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare la violazione di legge in cassazione.
Massime di principio
- La fusione per incorporazione estingue la società incorporata, che perde capacità giuridica e processuale; i rapporti, anche processuali, si trasferiscono alla società incorporante quale successore universale.
- Un atto introduttivo o un'impugnazione notificati esclusivamente alla società estinta sono inefficaci nei suoi confronti e non possono essere sanati retroattivamente se il termine per impugnare è già decorso.
- La rinnovazione della notificazione verso il soggetto effettivamente legittimato produce effetti solo ex nunc e non elide la decadenza maturata per il mancato tempestivo esercizio dell'impugnazione.
- La fusione intervenuta in corso di causa non interrompe il processo per previsione legale, ma ciò non significa che la società incorporata continui a esistere come soggetto processuale autonomo.
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