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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18508/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società ricorrente aveva presentato domanda di insinuazione tardiva al passivo del fallimento per un credito chirografario di euro 708.554,32. Il giudice delegato aveva dichiarato inammissibile la domanda perché ultratardiva e priva di una causa non imputabile del ritardo; il Tribunale di Roma, decidendo sull'opposizione allo stato passivo, aveva confermato il rigetto. In particolare, il Tribunale aveva ritenuto che la ricorrente fosse già a conoscenza dell'esistenza del fallimento, poiché aveva riassunto un giudizio pendente contro la società poi fallita e aveva ottenuto una pronuncia di improcedibilità delle domande, con rinvio alla verifica del passivo. La ricorrente ha quindi dedotto in Cassazione la violazione dell'art. 101 l. fall., sostenendo che il mancato passaggio in giudicato della sentenza che accerta il credito litigioso non può costituire giustificazione del ritardo nella proposizione della domanda di ammissione al passivo oltre il termine decadenziale.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha rigettato. Ha affermato che, per la domanda tardiva/supertardiva di insinuazione al passivo, il creditore deve allegare e provare la causa non imputabile del ritardo. Nel caso concreto, era stato dimostrato che la stessa ricorrente aveva riassunto il giudizio civile contro la società fallita, ottenendo una decisione di improcedibilità perché il credito doveva essere fatto valere nel concorso; ciò bastava a ritenere la creditrice edotta dell'esistenza della procedura fallimentare e, quindi, imputabile il ritardo. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101 l. fall.

    ultimo comma; primo comma

    la domanda tardiva o supertardiva di ammissione al passivo è ammissibile solo se il ritardo dipende da causa non imputabile al creditore, che deve allegarla e provarla; la conoscenza della procedura fallimentare esclude la non imputabilità del ritardo.

  • art. 92 l. fall.

    il mancato avviso del curatore al creditore può integrare causa non imputabile del ritardo; tuttavia il curatore può provare che il creditore abbia comunque avuto notizia del fallimento.

  • art. 380 bis c.p.c.

    la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La domanda di insinuazione tardiva o supertardiva al passivo fallimentare è ammissibile solo se il creditore dimostra che il ritardo nella proposizione non gli è imputabile.
  • La conoscenza, anche aliunde, dell'esistenza della procedura concorsuale esclude la causa non imputabile del ritardo, rendendo inammissibile la domanda ultratardiva.
  • Il mancato avviso del curatore non è condizione necessaria e sufficiente per l'ammissibilità: la curatela può superarlo provando che il creditore era comunque a conoscenza del fallimento.
  • Quando il credito era già sorto prima del fallimento e la parte lo aveva già fatto valere in giudizio, la sopravvenuta improcedibilità dell'azione ordinaria non giustifica di per sé il ritardo nell'insinuazione al passivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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