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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17703/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era generico e privo dei necessari riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata; il secondo motivo reiterava doglianze già affrontate e respinte in appello con motivazione immune da illogicità manifeste. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sono state applicate le statuizioni conseguenti all'inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il primo motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di specifica enunciazione delle ragioni di diritto e per mancanza di puntuali riferimenti alla motivazione della decisione impugnata. Il secondo motivo contestava la configurabilità del reato ex art. 337 c.p. sotto il profilo oggettivo e soggettivo, ma è stato considerato meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni corrette, puntuali e coerenti con le risultanze processuali.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata per censurare e confermare la configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale, sotto i profili oggettivo e soggettivo.

  • art. 616 c.p.p.

    È richiamato come base per le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non enuncia in modo puntuale le ragioni di diritto poste a fondamento della censura e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non è ammissibile in cassazione la mera riproposizione di censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, se la decisione impugnata ha fornito una motivazione giuridicamente corretta, coerente e priva di manifeste incongruenze logiche.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA

Testo integrale

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