Cassazione Penale, Ordinanza n. 16563/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado per un furto aggravato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, censure dirette a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito, chiedendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e richiamando la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Con un secondo motivo ha riproposto doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a ottenere un sindacato di merito non consentito in sede di legittimità, in assenza di specifici travisamenti della prova e di manifeste illogicità della motivazione; ha inoltre chiarito che il parametro dell'oltre ogni ragionevole dubbio non può essere invocato come autonoma violazione di legge, se non quando la sua pretesa inosservanza si traduca in una manifesta illogicità motivazionale. Il secondo motivo è stato giudicato aspecifico perché meramente reiterativo delle doglianze di appello e privo di effettivo confronto con la motivazione della decisione impugnata. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indicato come base del reato per cui è stata confermata la condanna, in combinazione con l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p.
Aggravante contestata e ritenuta nella decisione di merito confermata in cassazione.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità ai vizi della motivazione, escludendo una rivalutazione autonoma delle prove.
Richiamato quale parametro di valutazione della prova nella fase di merito; in cassazione rileva solo se la sua inosservanza si traduce in manifesta illogicità della motivazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o una diversa ricostruzione dei fatti, salvo che siano specificamente dedotti travisamenti della prova o vizi motivazionali rilevanti nei limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
- La regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio opera pienamente nel giudizio di merito, ma non può essere trasformata in un autonomo motivo di ricorso per cassazione se non si traduce in una manifesta illogicità della motivazione.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a ripetere doglianze già proposte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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