Cassazione Civile, Ordinanza n. 17786/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso avviso di liquidazione per imposta di registro in misura proporzionale, oltre a imposta ipotecaria e catastale, in relazione alla sentenza del Tribunale di Nola che, ex art. 2932 c.c., aveva disposto il trasferimento di un immobile previo pagamento del prezzo. La contribuente aveva impugnato l'atto e la CTR aveva accolto gli appelli riuniti ritenendo che il trasferimento fosse subordinato a una condizione sospensiva, con conseguente debenza dell'imposta di registro in misura fissa. L'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. a), Tariffa parte I, del d.P.R. n. 131/1986, nonché degli artt. 27, comma 3, e 37, comma 1, del medesimo d.P.R., sostenendo che la condizione del pagamento del prezzo, essendo rimessa alla mera volontà dell'acquirente, integra una condizione meramente potestativa e non sospensiva, con conseguente imponibilità proporzionale. La contribuente eccepiva l'inammissibilità del motivo e la carenza di interesse, eccezioni respinte dalla Corte.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari della contribuente e ha accolto l'unico motivo di ricorso dell'Agenzia. Ha quindi cassato la sentenza della CTR della Campania e ha rinviato alla stessa CTR, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, in materia di imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c. che trasferisce un immobile subordinatamente al pagamento del prezzo è soggetta a imposta proporzionale, perché il pagamento costituisce una condizione meramente potestativa riconducibile alla mera volontà dell'acquirente e, pertanto, non va considerata come condizione sospensiva ai fini dell'art. 27 del d.P.R. n. 131/1986.
Norme richiamate
La sentenza costitutiva che tiene luogo del contratto definitivo non concluso produce il trasferimento dell'immobile, e il pagamento del prezzo indicato nella pronuncia non vale a escludere l'applicazione dell'imposta proporzionale quando dipende dalla sola volontà dell'acquirente.
art. 8, comma 1, lett. a), Tariffa parte I, d.P.R. n. 131/1986
È la disposizione invocata per la tassazione proporzionale dell'atto/sentenza traslativa nel caso concreto.
art. 27, comma 3, d.P.R. n. 131/1986
Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendono dalla mera volontà dell'acquirente; la Corte vi ricondice il pagamento del prezzo nella sentenza ex art. 2932 c.c., escludendo la tassazione in misura fissa.
art. 37, comma 1, d.P.R. n. 131/1986
Norma richiamata nel ricorso come parte del quadro applicabile alla registrazione e liquidazione dell'imposta.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Richiamato quanto al procedimento camerale e alla proposta del relatore.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che trasferisce un immobile in favore del promissario acquirente è soggetta a imposta proporzionale quando il trasferimento è subordinato al pagamento del prezzo pattuito.
- Ai fini dell'art. 27 del d.P.R. n. 131/1986, non costituiscono condizioni sospensive gli eventi la cui realizzazione dipende dalla mera volontà dell'acquirente; tali condizioni devono qualificarsi come meramente potestative.
- La qualificazione della condizione apposta alla sentenza traslativa è decisiva per stabilire se l'atto debba essere tassato in misura fissa o proporzionale, e il pagamento del prezzo, quando già volontariamente assunto nell'azione ex art. 2932 c.c., non impedisce l'imposizione proporzionale.
- Nel giudizio di cassazione, l'eccezione di inammissibilità per mancata censura di ulteriori rationes decidendi non è fondata quando la decisione di merito è sorretta da un'unica ratio effettiva o da un ragionamento unitario.
- La sopravvenuta definizione di un diverso rapporto sostanziale non fa venir meno l'interesse a impugnare un avviso di liquidazione relativo a una pretesa fiscale già sorta e contestata.
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